Competenza del tribunale di sorveglianza e sospensione dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 28336 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure alternative alla detenzione, la competenza territoriale del tribunale di sorveglianza è disciplinata dall’art. 677 cod. proc. pen. e segue il regime generale della competenza per territorio di cui all’art. 21 cod. proc. pen., con le relative decadenze. Quando però l’istanza è presentata a seguito della sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., trova applicazione la regola speciale del comma 6: la competenza spetta al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l’ufficio del pubblico ministero preposto all’esecuzione. Una volta radicatasi in base alla situazione esistente all’atto della richiesta, la competenza resta insensibile ai successivi mutamenti, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis.
Il Fatto
Il condannato, dopo la sospensione dell’ordine di esecuzione disposta dal pubblico ministero, presenta istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Magistrato di sorveglianza la respinge, reputando compatibile con la residua pericolosità sociale la misura della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1.bis, legge n. 354/1975.
Il condannato propone opposizione davanti al Tribunale di sorveglianza, che la rigetta. Nel corso del procedimento aveva eccepito l’incompetenza territoriale del tribunale adito, sostenendo la competenza del tribunale del luogo degli arresti domiciliari. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 677 e 656, comma 6, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte conferma che l’eccezione di incompetenza per territorio è stata tempestivamente sollevata in sede di opposizione. Nel procedimento di sorveglianza opera la regola dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen.: l’eccezione va proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti. La competenza territoriale del tribunale di sorveglianza è soggetta al regime generale del codice di rito, mentre la competenza della magistratura di sorveglianza a conoscere le singole materie ha natura funzionale.
Nel merito, i giudici rigettano la tesi del ricorrente. Secondo il condannato, la deroga dell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen. opererebbe solo in favore del soggetto libero, sul criterio del locus domicilii, e non del soggetto detenuto, per il quale varrebbe il criterio autonomo del locus custodiae. La Corte ritiene la tesi priva di pregio, perché prospetta un’erronea lettura del combinato disposto degli artt. 656 e 677 cod. proc. pen.
Il comma 5 dell’art. 656 cod. proc. pen. prevede che, sussistendone le condizioni, l’ordine di esecuzione sia sospeso e notificato al condannato e al difensore, con l’avviso che può essere presentata istanza di misura alternativa. Il comma 6 prescrive che l’istanza sia trasmessa dal pubblico ministero al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero. La piana lettura della norma non consente il distinguo prospettato e pone un criterio derogatorio rispetto all’art. 677 cod. proc. pen.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la regola dell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen. è speciale rispetto al principio generale dell’art. 677 dello stesso codice. Aggiunge che la competenza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta, resta insensibile ai mutamenti successivi in forza della perpetuatio jurisdictionis, anche se sopravvenga un ulteriore titolo esecutivo.
Nel caso concreto, l’istanza è stata avanzata in stato di libertà conseguente alla sospensione dell’ordine di esecuzione. La competenza appartiene dunque al Tribunale di sorveglianza di Brescia. Il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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