Continuazione tra associazione mafiosa e reati fine al momento dell’ingresso nel sodalizio (Cass. pen. Sez. I n. 32885 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, la programmazione di questi ultimi non deve necessariamente essere avvenuta al momento della costituzione del sodalizio. È sufficiente che i reati fine siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nell’associazione. Ove si ritenesse sufficiente la programmazione al momento della costituzione, si configurerebbe un automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, con attribuzione di tale vincolo a tutti i reati commessi in ambito associativo. Il limite minimo di aumento di un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, in caso di continuazione da parte di recidivo ai sensi dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., va riferito all’aumento complessivo e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza del condannato, riconoscendo il vincolo della continuazione tra più reati e rideterminando la pena in anni ventitre e mesi sei di reclusione. Il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

Con il primo motivo lamentava la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen., per non essere stata riconosciuta la continuazione anche con il delitto di tentato omicidio e con quello di minaccia aggravata, commessi nel 2010. Con il secondo e il terzo motivo censurava la disciplina dell’art. 81, quarto comma, cod. pen., contestando il criterio di calcolo dell’aumento per la continuazione in caso di recidiva reiterata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ricostruito il contrasto giurisprudenziale in materia di continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati fine. Al più risalente indirizzo, che ancora la programmazione al momento della costituzione del sodalizio, si è affiancato quello preferibile che valorizza il momento in cui il partecipe si è determinato a farvi ingresso. Il collegio ha aderito a quest’ultimo, richiamando Sez. I n. 23818 del 2020, Sez. I n. 1534 del 2018e Sez. I n. 39858 del 2023.

La Corte ha osservato che l’indirizzo più rigoroso condurrebbe a un riconoscimento automatico della continuazione per tutti i reati commessi in ambito associativo, con conseguente attribuzione del beneficio sanzionatorio a prescindere da una verifica effettiva. Il giudice dell’esecuzione, secondo la Corte, ha fatto corretta applicazione del principio, escludendo che il tentato omicidio e la minaccia aggravata fossero stati programmati al momento dell’ingresso nel sodalizio.

Le difese avevano sostenuto che la vittima designata fosse uno scissionista e che l’azione fosse stata deliberata subito dopo la scarcerazione. Per la Corte tali argomentazioni confermano, anzi, l’estemporaneità delle condotte. Il giudice di merito aveva già collocato l’ingresso nel sodalizio al 2008: non era plausibile che i fatti del 2010 fossero stati programmati due anni prima.

Quanto agli altri motivi, la Corte ha confermato che il limite di un terzo della pena per la violazione più grave, previsto dall’art. 81, quarto comma, cod. pen. per il recidivo ex art. 99, quarto comma, cod. pen., costituisce un limite minimo e non massimo, restando fermo il tetto del triplo della pena base. Richiamando Sez. II n. 18092 del 2016, ha chiarito che tale limite va riferito all’aumento complessivo e non ai singoli aumenti. Nel caso concreto l’aumento complessivo di anni dieci e mesi sei risultava superiore a un terzo di anni tredici, ma non superiore al triplo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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