La continuazione in executivis richiede indicatori concreti e non congetture (Cass. pen. Sez. 7 n. 6988 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., le violazioni dedotte devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, originariamente concepito nelle sue caratteristiche essenziali. L’unitarietà del disegno non può essere presunta da congetture o da indici meramente presuntivi, ma va dimostrata attraverso concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le causali e le modalità della condotta. Non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti gli indicatori, purché quelli valorizzati siano significativi. Il giudizio di merito è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata, congrua e priva di vizi logici.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato con cinque diverse sentenze per reati tra cui resistenza a pubblico ufficiale, furto, tentata estorsione, lesioni personali e reati in materia di stupefacenti, aveva chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i suddetti reati. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 06/05/2025, aveva rigettato l’istanza, ritenendo insussistente un disegno criminoso unitario. Avverso tale decisione, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ribadito i principi consolidati in materia di continuazione in sede esecutiva. Richiamando un precedente delle Sezioni Unite e alcune pronunce di legittimità, ha precisato che l’istituto postula l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Tale programma non deve essere confuso con una generale concezione di vita improntata all’illecito, la quale, invece, integra il presupposto di istituti come la recidiva, l’abitualità o la professionalità, orientati a un diverso e opposto parametro rispetto al favor rei.
La verifica della preordinazione, prosegue la Corte, richiede un accertamento rigoroso e non può fondarsi su indici presuntivi. I giudici di merito devono valutare elementi concreti quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le causali e le modalità della condotta, nonché la sistematicità delle abitudini di vita. Tuttavia, la valorizzazione di alcuni di questi indicatori è sufficiente solo se risultano significativi e dimostrano che i reati successivi al primo non siano frutto di una determinazione estemporanea.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva correttamente escluso la continuazione basandosi sull’estemporaneità delle condotte relative al furto con tentata estorsione e alle lesioni, nonché sul notevole lasso temporale tra i reati residui, pur omogenei. Le censure del ricorrente, incentrate solo sulla parziale omogeneità offensiva e sul comune movente economico, sono state ritenute generiche e confutative, inidonee a evidenziare vizi logici nella motivazione impugnata. La conseguente declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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