Pene sostitutive e art. 133 cod. pen.: diniego legittimo per prognosi negativa (Cass. pen. Sez. 7 n. 13837 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni sostitutive, la sostituzione della pena detentiva breve è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l’altro, la gravità del fatto, le modalità di commissione e la personalità del condannato. Tale principio, già affermato nel vigore dell’assetto normativo antecedente alla riforma, continua ad applicarsi anche alle pene sostitutive come configurate dal d.lgs. n. 150 del 2022. I “fondati motivi” che impongono di non disporre la sostituzione, ai sensi dell’art. 58, comma primo, seconda parte, legge n. 689 del 1981, esprimono l’esigenza di soppesare il giudizio di bilanciamento prognostico tra finalità rieducativa ed effettività della pena. L’accertamento dei presupposti per applicare una sanzione sostitutiva è un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
Il Fatto
La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza del 09/12/2025, aveva confermato la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore, che, in sede di rito abbreviato, aveva condannato il ricorrente per il delitto di detenzione di marijuana alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 15.000 di multa. Il condannato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancata concessione delle attenuanti generiche, l’erronea determinazione della pena e il diniego di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito e non confrontati adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, ha escluso ogni vizio di legittimità nella mancata concessione delle attenuanti generiche, valorizzando l’irrilevanza dello stato di incensuratezza e la capacità a delinquere evidenziata dalle ammissioni dell’imputato.
Con riferimento alla determinazione della pena, il Collegio ha richiamato il principio per cui l’obbligo motivazionale è adempiuto quando la pena sia contenuta nella misura del medio edittale e la sua indicazione sia espressa come equa o adeguata, citando Sez. 4, n. 21294 del 2013 (Rv. 256197).
Quanto, infine, al diniego di sostituzione della pena detentiva, la Suprema Corte ha osservato che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è ancorata ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e che il giudizio prognostico negativo può essere fondato, come nel caso di specie, sulla notevole quantità di sostanza detenuta e sulla violazione delle prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari. La richiesta di sostituzione impone al giudice uno specifico onere motivazionale sul diniego, che nella sentenza impugnata è stato assolto.
La Corte ha precisato che tale principio trova applicazione anche dopo la novella del 2022, in quanto la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale discrezionale basata sui parametri di cui all’art. 133 cod. pen., come ritenuto da Sez. 5, n. 17959 del 2024 e da Sez. 7, ord. n. 11652 del 2025. Il riferimento ai “fondati motivi” di cui all’art. 58, comma primo, legge n. 689 del 1981 esprime la necessità di un bilanciamento prognostico tra istanze rieducative ed esigenze di effettività della pena. Tale accertamento, se motivato senza illogicità manifesta, è insindacabile in sede di legittimità, come già affermato da Sez. 1, n. 35849 del 2019.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.