Il giudicato sulla vendita preclude la restituzione tardiva dei beni (Cass. pen. Sez. 1 n. 19034 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, il giudice è tenuto a interpretare il giudicato e a renderne esplicito il contenuto e i limiti, ricavando dalla decisione irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, necessari per decidere sull’istanza di restituzione dei beni sequestrati. La sentenza di proscioglimento per prescrizione che, senza disporre alcuna misura ablativa, abbia disciplinato la restituzione dei beni e la loro vendita ove non reclamati entro il termine perentorio dal passaggio in giudicato, preclude la restituzione tardiva dei beni non richiesti. La violazione delle prescrizioni formali di cui all’art. 150 d.P.R. n. 115/2002 non dà luogo a nullità. In sede di opposizione avverso il diniego di restituzione di cose sequestrate non possono farsi valere vizi del provvedimento genetico del sequestro, la cui competenza è riservata al tribunale del riesame.
Il Fatto
Con sentenza del 13 ottobre 2021, divenuta irrevocabile, il giudice dichiarava non doversi procedere per prescrizione in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. e disponeva la restituzione di parte dei beni all’imputato, con vendita degli altri secondo la procedura di cui all’art. 152 d.P.R. n. 115/2002 e devoluzione allo Stato del ricavato, ove non fossero stati richiesti entro tre mesi. Il giudice dell’esecuzione accoglieva la prima istanza di restituzione, ma rigettava come inammissibile la seconda, proposta oltre il termine, per intervenuta acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Il giudicato, dal tenore chiaro e incontroverso, era stato correttamente interpretato in ossequio al principio per cui il giudice dell’esecuzione deve ricavare dalla decisione irrevocabile tutti gli elementi necessari a decidere (Sez. 1, n. 16039 del 2016; Sez. 1, n. 14984 del 2019). La sentenza non aveva disposto alcuna confisca, ma aveva solo regolato la restituzione di quanto già sequestrato, sicché le censure relative alla confisca senza condanna risultavano eccentriche.
Quanto alla dedotta violazione della scansione temporale di cui agli artt. 150 e 151 d.P.R. n. 115/2002, la Corte ha richiamato il principio per cui la violazione delle prescrizioni formali per la restituzione dei beni non comporta nullità in assenza di una specifica previsione normativa (Sez. 6, n. 29370 del 2006).
Le doglianze relative alla legittimità del sequestro sono state dichiarate precluse: non essendo state fatte valere con i mezzi di impugnazione avverso la misura cautelare, non potevano essere riproposte in sede di opposizione alla restituzione. In questa sede il giudice può valutare solo la necessità o opportunità del mantenimento del vincolo, non il fumus del reato, riservato al tribunale del riesame (Sez. 5, n. 14039 del 2020).
Nessun vizio di legittimità è stato ravvisato nella mancata considerazione del precedente provvedimento di restituzione del 26 luglio 2022, reso in contrasto con il giudicato; l’errore commesso in precedenza non doveva essere ripetuto. Le carenze del verbale di sequestro avrebbero dovuto essere dedotte con il riesame, mentre l’accesso agli atti delle vendite andava richiesto all’Istituto che ne aveva curato la procedura, non al giudice dell’esecuzione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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