Cessione crediti inesistenti irrilevante buona fede nel sequestro impeditivo (Cass. pen. Sez. 2 n. 6532 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo impeditivo, non finalizzato alla confisca, implica un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore. Possono quindi essere appresi beni di proprietà di un terzo estraneo al reato, se la loro libera disponibilità è idonea a protrarre o aggravare le conseguenze del reato o a agevolare la commissione di ulteriori illeciti. In questa prospettiva, la buona fede del cessionario è irrilevante quando il vincolo è impeditivo, mentre rileva solo in vista di una possibile confisca. I crediti d’imposta ceduti sono “inesistenti” e non cedibili se manca il presupposto costitutivo della detrazione. La fideiussione bancaria non è uno strumento previsto dall’ordinamento per sostituire il vincolo impeditivo, la cui funzione è impedire la circolazione del credito inesistente e prevenire la commissione di ulteriori reati tramite la sua compensazione.
Il Fatto
Il Tribunale per le misure cautelari reali di Frosinone respingeva l’appello avverso il sequestro impeditivo di un credito d’imposta ceduto a una società cooperativa da un’altra società, il cui legale rappresentante era indagato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in relazione alla fraudolenta gestione dei benefici del “superbonus”. La società cessionaria ricorreva per cassazione, deducendo la violazione del principio di proporzionalità, la mancanza del periculum in mora, l’illegittima compressione del diritto di proprietà del terzo in buona fede, e chiedendo di valutare la possibilità di sostituire il vincolo con una fideiussione bancaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le doglianze manifestamente infondate. Ha preliminarmente riaffermato che il sequestro preventivo impeditivo può avere ad oggetto cose di proprietà di terzi estranei al reato, anche in buona fede, quando la loro libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze dell’illecito o agevolare la commissione di ulteriori reati. Ha quindi richiamato il principio secondo cui i crediti da detrazione di imposta, come quelli del “superbonus”, sono cose pertinenti al reato, senza che rilevi la condizione soggettiva dei terzi cessionari.
Con specifico riferimento ai crediti ottenuti con condotte fraudolente, la Corte ha affermato che tali crediti sono “inesistenti” e, pertanto, non cedibili, mancando il loro presupposto costitutivo. Se il diritto alla detrazione è inesistente, anche il suo correlato cartolare non può circolare. Il credito ceduto è la proiezione del profitto generato dalla truffa: la condotta illecita si esprime non solo nella falsa rappresentazione dei requisiti, ma anche nella cessione di un credito “vuoto”. I cessionari in buona fede possono quindi essere essi stessi vittime della condotta decettiva, che può concorrere con quella consumata ai danni dello Stato.
La Corte ha chiarito che sia il credito d’imposta, sia il denaro derivante dalla sua liquidazione, costituiscono il profitto della truffa. Possono pertanto essere oggetto di sequestro preventivo, sia funzionale alla confisca sia impeditivo, come nel caso in esame, per evitare l’utilizzo del credito inesistente e l’aggravamento delle conseguenze del reato. Nel primo caso, la buona fede del cessionario è rilevante perché incide sulla possibilità di restituzione; nel secondo, è del tutto irrilevante, poiché il vincolo mira a bloccare la circolazione di un titolo inesistente.
Il credito acquistato dalla ricorrente è stato legittimamente vincolato, essendo finalizzato a impedire la perpetrazione di ulteriori reati, come quelli consumabili tramite la compensazione di crediti inesistenti. La sostituzione del vincolo con una fideiussione bancaria non è possibile, sia perché tale strumento non è previsto dall’ordinamento, sia perché la garanzia non impedirebbe comunque la circolazione del credito inesistente. La Corte ha infine dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 321 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente al terzo in buona fede tale sostituzione.
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Nota della Redazione
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