Continuità in executivis: serve prova del disegno unitario (Cass. pen. Sez. 7 n. 17837 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, necessita di un’approfondita e rigorosa verifica volta a riscontrare che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo indici rivelatori che, di per sé soli, non consentono di ritenere che i reati siano frutto di un’unica deliberazione di fondo. Il riscontro degli elementi rilevanti per l’unicità del disegno criminoso è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità se adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto. Per i reati commessi a distanza temporale, si presume, salvo prova contraria, che la commissione di ulteriori fatti non fosse progettata al momento del fatto originario.

Il Fatto

Il condannato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza finalizzata al riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati in sede di cognizione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen..

Nei motivi, il ricorrente deduceva che il giudice a quo avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità del disegno criminoso, ravvisabile a suo dire in ragione dell’omogeneità delle condotte, parzialmente già unificate ai sensi dell’art. 81 cod. pen., e della documentata ludopatia. Il difensore depositava altresì memoria.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha rigettato le censure, richiamando il principio per cui il riconoscimento della continuazione postula una verifica rigorosa circa l’effettiva programmazione dei reati successivi al momento della commissione del primo, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, Gargiulo. L’omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale costituiscono meri indici, non sufficienti, da soli, a dimostrare un’unica deliberazione di fondo, come affermato da Sez. 3, n. 3111 del 2014.

La Corte ha ricordato che la valutazione della serie di elementi rilevanti – causali, modalità della condotta, sistematicità delle azioni – è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia adeguata e congrua. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha correttamente escluso l’unicità del disegno criminoso valorizzando le diverse modalità di commissione, la diversità degli associati e l’eterogeneità dell’oggetto dei sodalizi, oltre alla distanza temporale e geografica tra i reati.

Quanto alla distanza temporale, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui, in tali casi, si presume che l’ulteriore attività criminosa non fosse progettata specificamente al momento del fatto originario, onerando il condannato della prova contraria. Ha infine ritenuto corretta la valutazione di ininfluenza della ludopatia in concreto, ascrivendo i reati a una generica tendenza a delinquere.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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