Ricorso inammissibile per motivi meramente ripetitivi dell’appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 17838 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Tali motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. In materia di circostanze attenuanti generiche e di determinazione della pena, le valutazioni discrezionali del giudice di merito sfuggono al sindacato di legittimità qualora siano sorrette da motivazione adeguata, non arbitraria e non illogica.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti del ricorrente per il reato di detenzione illegale di una pistola. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando doglianze concernenti l’accertata funzionalità dell’arma, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’entità del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, preliminarmente, ha ritenuto aspecifico e manifestamente infondato il motivo volto ad avversare l’accertamento della funzionalità dell’arma. La sentenza impugnata aveva, infatti, adeguatamente motivato sull’efficienza della pistola, valorizzandone le caratteristiche descritte negli atti processuali, in assenza di elementi contrari dedotti dall’impugnazione.
Quanto alle attenuanti generiche, la Suprema Corte ha evidenziato che le sentenze di merito avevano esaurientemente illustrato gli indici giustificativi, valorizzando l’assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione. Richiamando i propri precedenti (Sez. U, n. 10713 del 2010, Contaldo; Sez. 2, n. 31543 del 2017, Pennelli), ha ricordato che tale materia involge valutazioni discrezionali tipicamente di merito, insindacabili in sede di legittimità se non frutto di arbitrio o di illogicità.
Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito che il giudice di merito esercita la propria discrezionalità mediante l’enunciazione, anche sintetica, dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità purché argomentata e, nel caso di pena irrogata al di sotto della media edittale, non necessita di una motivazione specifica e dettagliata. Ha inoltre precisato che il parametro valutativo può essere desunto dall’intero complesso motivazionale della sentenza, e non solo dalla parte dedicata alla quantificazione della pena.
La Corte ha quindi concluso che la difesa si era limitata a svolgere critiche del tutto aspecifiche, riproduttive delle censure già devolute al giudice d’appello. Applicando il principio espresso da Sez. 2, n. 42046 del 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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