Il contrasto tra dispositivo e motivazione non configura errore materiale emendabile (Cass. pen. Sez. 5 n. 17990 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione di una sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo può essere derogata solo a condizione che questo sia viziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile e che da esso, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non derivi un risultato più favorevole per l’imputato. Un’erronea indicazione nella motivazione in punto di inammissibilità dei ricorsi, a fronte di un dispositivo che li ha rigettati, non integra i presupposti per ravvisare un errore materiale emendabile, prevalendo la decisione riportata in dispositivo.
Il Fatto
Con sentenza del 16 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti dalle parti civili nei confronti degli imputati, assolti in appello dal reato di cui all’art. 491 cod. pen. Nel dispositivo, la Corte ha condannato le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha dichiarato compensate le spese di lite tra le parti, ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen.
I difensori degli imputati hanno proposto istanza di correzione dell’errore materiale, rilevando una contraddittorietà tra motivazione e dispositivo: nella motivazione i ricorsi erano stati valutati come inammissibili, mentre il dispositivo li aveva rigettati. Secondo gli istanti, il dispositivo avrebbe dovuto essere integrato con la condanna delle parti civili al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione penale ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di correzione, richiamando un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ribadito che la deroga alla regola della prevalenza del dispositivo è ammessa solo in presenza di un errore materiale obiettivamente rilevabile, che non determini un risultato più favorevole per l’imputato, citando Sez. 3, n. 2351 del 2022.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso che il contrasto tra dispositivo e motivazione costituisca un errore materiale obiettivamente rilevabile. Il dispositivo, che rigetta i ricorsi, prevale sulla motivazione che erroneamente li qualifica come inammissibili. Inoltre, dal tenore complessivo della motivazione emerge che le censure proposte con il ricorso sono state ritenute infondate, rendendo la statuizione del dispositivo del tutto coerente con la decisione assunta.
La richiesta non è stata pertanto ricondotta a un’ipotesi di errore materiale del dispositivo emendabile, con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere sull’istanza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 491 c.p. – Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito
- Art. 541 c.p.p. – Condanna alle spese relative all'azione civile