Continuazione e distanza temporale tra reati in fase esecutiva (Cass. pen. Sez. I n. 27402 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., l’unicità del disegno criminoso postula la programmazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, anche solo per grandi linee. Sul piano probatorio occorre una verifica dei concreti indicatori, tra cui l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta e le abitudini programmate di vita. La notevole distanza temporale tra i reati costituisce indizio negativo della sussistenza del vincolo, la cui valenza cresce in proporzione al distacco cronologico, specie in rapporto alla natura istantanea dei reati. La tossicodipendenza del condannato rileva solo se presa in esame con gli altri elementi indiziari, non essendo idonea da sola a giustificare il riconoscimento della continuazione.
Il Fatto
Il condannato chiedeva al giudice dell’esecuzione di applicare la disciplina della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna per fatti di spaccio di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Due di tali condanne, già unificate con ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen., riguardavano fatti commessi nel settembre 2023 e nel gennaio 2024. La terza condanna riguardava un fatto risalente al maggio 2021.
Il Tribunale di sorveglianza rigettava l’istanza di estensione del vincolo al reato più risalente, ravvisando nell’ampio iato temporale un fattore interruttivo del nesso e ritenendo la condotta del 2021 estranea al medesimo disegno criminoso. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato principio secondo cui l’unicità del disegno criminoso esige che i reati siano stati programmati almeno nelle linee essenziali al momento della commissione del primo. Richiama le Sezioni Unite n. 28659 del 18 maggio 2017, che impongono un’approfondita verifica dei concreti indicatori, non bastando la presenza di taluno di essi se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.
Sul piano probatorio, il ricorrente aveva l’onere di prospettare specifici elementi sintomatici della riconducibilità dei reati successivi a una programmazione unitaria, mentre al giudice dell’esecuzione spetta individuare, anche d’ufficio, i dati sostanziali di possibile collegamento. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza ha correttamente valorizzato, come elemento ostativo, il notevole lasso di tempo tra i fatti, rilevando l’assenza di collanti tra le diverse violazioni e la natura istantanea dei reati.
La Corte ribadisce che il dato cronologico non è neutro. Se la vicinanza temporale può essere sintomo del medesimo disegno, la notevole distanza di tempo è formidabile indizio negativo, tanto più in quanto le difficoltà di programmazione a lunga scadenza e i mutamenti sopravvenuti richiedono una nuova risoluzione antigiuridica. Le possibilità di ravvisare la continuazione si riducono fino ad annullarsi in proporzione all’aumento del distacco temporale.
Quanto alla tossicodipendenza, il Tribunale non l’ha omessa né svalutata senza giustificazione, rilevando che essa non era corroborata da idonea documentazione e che le sentenze in esecuzione non contenevano elementi utili a collegarla all’ideazione dei reati. La Corte conferma gli arresti richiamati (Sez. I n. 4094 del 2019, Sez. I n. 50686 del 2019): la condizione di tossicodipendente va considerata sotto il profilo indiziario insieme agli altri elementi, ma non si sovrappone alla nozione dell’istituto dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.
Il provvedimento impugnato risulta, dunque, immune da vizi logici. Il ricorso, che sollecita una rilettura del merito valutativo, è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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