Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 24907 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non integra il vizio di travisamento della prova la censura con cui si contesti la valutazione delle emergenze istruttorie offrendone una lettura alternativa a quella accolta dal giudice di merito. Il travisamento della prova ricorre, infatti, soltanto quando il giudice abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Fuori da tale ipotesi, la doglianza che si limiti a proporre una diversa ricostruzione del fatto è inammissibile, perché sollecita una rivalutazione del materiale probatorio riservata in via esclusiva al giudice di merito. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; il relativo onere argomentativo è assolto con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il reato di cui all’art. 572 cod. pen., in relazione a condotte vessatorie poste in essere nei confronti dei genitori. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 12.11.2025, ha confermato l’affermazione di responsabilità e la pena irrogata.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato contestato; con il secondo ha lamentato il vizio di motivazione in relazione all’eccessività della pena. La questione approda così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile. La Corte osserva che la censura, oltre ad essere meramente reiterativa di profili già vagliati e disattesi dai giudici di appello, tende ad ottenere una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e non si confronta con gli argomenti della sentenza impugnata, che ha esposto le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici.
I giudici di legittimità ribadiscono che esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, richiamando sul punto Sez. U. n. 6402 del 30.4.1997. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha fondato la responsabilità sul reato di cui al capo a) sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da ulteriori elementi idonei a corroborarne l’attendibilità.
La Corte precisa poi la distinzione tra travisamento della prova e travisamento del fatto. Le censure, ancorché intitolate al primo vizio, vanno più correttamente collocate nella seconda nozione, perché la sentenza impugnata viene censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla Corte di appello.
Il travisamento della prova, si legge nella motivazione, ricorre quando si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale: non si tratta allora di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice, ma di verificare se questi elementi esistano, come affermato da Sez. 4 n. 4675 del 17.05.2006. Tale struttura critica non si rinviene nel caso in esame, dove l’impugnazione offre solo una rivisitazione del quadro probatorio.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, perché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Nel caso di specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto, con riferimento alla particolare gravità delle condotte, alla perseveranza del ricorrente nell’agire vessatorio nonostante le pregresse condanne e alla spiccata pervicacia criminosa. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; la Corte dispone altresì l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi