Deposito telematico dell’appello: rileva la ricevuta PEC, non l’iscrizione a ruolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27400 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della tempestività del deposito telematico del ricorso in appello, ciò che rileva è il momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012. La successiva iscrizione a ruolo, eseguita dalla cancelleria all’esito dei controlli del sistema, non incide sulla tempestività dell’atto. Il termine semestrale di decadenza di cui all’art. 327 cod. proc. civ. è quindi validamente rispettato con il deposito telematico, anche se l’iscrizione a ruolo avvenga in data successiva. La censura che investe tale profilo è riconducibile a un error in procedendo, con conseguente possibilità per la Corte di consultare le note di iscrizione a ruolo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva respinto il ricorso diretto ad accertare la non debenza dell’iscrizione e dei contributi alla Gestione Commercianti.

Il giudice territoriale aveva accertato che il ricorso era stato depositato quando il termine semestrale di decadenza di cui all’art. 327 cod. proc. civ. era ormai decorso. Il ricorrente impugna la sentenza con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 327 cod. proc. civ. e dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012: l’atto era stato depositato il 25 settembre 2015, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 25 marzo 2015, mentre l’iscrizione a ruolo era seguita il 28 settembre 2015.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondato il ricorso. Il thema decidendum riguarda l’individuazione del momento in cui si perfeziona il deposito telematico dell’atto introduttivo del giudizio di appello, quando dall’iscrizione a ruolo, avvenuta in data successiva, la Corte territoriale ha tratto la conseguenza della tardività.

Il Collegio richiama il principio già affermato in altri casi, con rinvio, per un recente riepilogo della procedura di notifica telematica, a Cass. 08/08/2026 n. 24567. Ai fini della tempestività del deposito telematico rileva, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, il momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

La Corte qualifica la censura come error in procedendo, pur formulata in termini di violazione di legge, e ciò consente di consultare la nota di iscrizione a ruolo, in quanto atto di natura processuale, comunque allegata al fascicolo del ricorrente. Da tale documento emerge incontrovertibilmente che la ricevuta telematica di accettazione del ricorso è del 25 settembre 2015, ultimo giorno utile per il deposito tempestivo dell’appello nel termine semestrale di decadenza.

La Corte d’appello ha quindi errato nel ritenere intempestivo il gravame. La sentenza è cassata con rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, che, accertata la tempestività dell’appello, procederà all’esame del gravame; alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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