La cartella notificata al cedente non va ripetuta al cessionario responsabile in solido (Cass. civ. Sez. 5 n. 3925 del 22.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cessionario o conferitario d’azienda è responsabile in solido con il cedente, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997, anche per i debiti tributari sorti prima dell’entrata in vigore dell’art. 16, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 158/2015, norma avente portata ricognitiva. Tale responsabilità ha natura solidale, sussidiaria e limitata, e costituisce misura antielusiva di carattere speciale rispetto all’art. 2560 c.c., riguardante la fase della riscossione e non la pretesa impositiva verso il debitore principale. Ne consegue che l’avviso di accertamento emesso nei confronti del cedente non deve essere notificato anche al cessionario e che la tempestiva notifica della cartella di pagamento ad uno dei condebitori è idonea a prevenire la decadenza dall’azione di riscossione nei confronti degli altri obbligati in solido, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973.
Il Fatto
Una società, conferitaria dell’azienda individuale di un socio, impugnava la cartella esattoriale notificatale per il pagamento di imposte e sanzioni iscritte a ruolo a carico del cedente, in forza della sua prospettata responsabilità solidale ex art. 14 del d.lgs. n. 472/1997. Nel giudizio di merito, la società eccepiva la violazione di tale norma, la prescrizione e la decadenza del potere di riscossione, nonché la nullità della cartella per vizi derivati dagli avvisi di accertamento presupposti. I giudici di seconde cure, rigettando l’appello, avevano dichiarato inammissibile il motivo relativo alla violazione dell’art. 14 per carenza di attinenza con l’oggetto del giudizio, incentrato sulla cartella, ed avevano comunque escluso la maturazione della decadenza, in virtù dell’effetto interruttivo della prescrizione derivante dall’impugnazione degli avvisi di accertamento da parte del debitore principale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi due motivi di ricorso, ha affermato che la responsabilità del cessionario d’azienda ex art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 attiene alla fase della riscossione presso il coobbligato, fase successiva e distinta dall’attività di accertamento svolta nei confronti del cedente. Essa, pertanto, non concerne il merito della pretesa impositiva, con la conseguenza che le relative questioni non possono essere fatte valere in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento, ma devono esserlo avverso la cartella di pagamento. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata sul punto, ritenendo l’erronea declaratoria di inammissibilità del motivo d’appello un error in procedendo.
Quanto al terzo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, in quanto la censura prospettava una statuizione della sentenza impugnata (la sanatoria dei vizi della cartella per effetto dell’impugnazione degli avvisi) che in realtà non era rinvenibile nel testo della stessa. Il giudice regionale si era infatti limitato a dare atto dell’esito negativo dei giudizi promossi dal cedente, senza attribuire alcun effetto sanante alla loro proposizione.
Il quarto motivo è stato rigettato, richiamando la Corte il principio per cui l’avviso di accertamento emesso nei confronti del cedente non deve essere notificato anche al cessionario responsabile in solido, né deve essere allegato alla cartella, in quanto l’art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 prevede la notifica della cartella in via alternativa al debitore iscritto a ruolo «o» al coobbligato contro cui si procede. Ne deriva l’insussistenza di una invalidità derivata della cartella per mancata notifica degli atti impositivi presupposti al coobbligato.
Infine, in ordine al quinto motivo, la Corte ha escluso che si sia verificata la decadenza dal potere di riscossione nei confronti della società conferitaria, in ragione della mancata notifica della cartella alla stessa. È stato ribadito che la tempestiva notifica della cartella a uno solo dei condebitori, come avvenuto nella specie nei confronti del cedente, impedisce che si produca la decadenza nei confronti degli altri obbligati in solido. La pronuncia è stata cassata con rinvio per l’esame del merito del motivo d’appello erroneamente dichiarato inammissibile, non sussistendo i presupposti per una decisione nel merito, attesa la necessità di accertamenti fattuali riguardanti le limitazioni della responsabilità, il beneficium excussionis e l’effetto liberatorio.
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Nota della Redazione
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