La cessione di merci inclusa nel ramo d’azienda è esclusa dal campo Iva, senza i limiti probatori dell’art. 20 TUR (Cass. civ. Sez. 5 n. 9008 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Iva, l’accertamento diretto a qualificare un’operazione economica come cessione di ramo d’azienda è compiuto attraverso una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie, senza che operino i limiti probatori di cui all’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, previsti solo ai fini della determinazione dell’imposta di registro. La diversità dei presupposti impositivi tra Iva e imposta di registro comporta l’autonomia dei relativi accertamenti, non rilevando il principio di alternatività di cui all’art. 40 d.P.R. n. 131/1986, che pone un nesso funzionale unilaterale per la sola ipotesi in cui sia accertata la debenza dell’Iva. La qualificazione dell’operazione ai fini Iva va condotta tenendo conto del profilo causale, ossia della funzione economica in concreto realizzata, evincibile da tutte le circostanze rilevanti, inclusi atti distinti ma testualmente collegati a quello oggetto di esame.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate accertava a carico della società maggiori imponibili ai fini Ires e Irap per l’anno d’imposta 2016, procedendo al recupero dell’Iva illegittimamente detratta su un acquisto di pneumatici, riqualificato dall’Ufficio come cessione di ramo d’azienda e quindi soggetto a imposta di registro in misura proporzionale. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso solo in relazione al recupero dell’Iva; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, invece, accoglieva l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la cessione delle merci, formando un tutt’uno con la contestuale cessione del ramo d’azienda, fosse da assoggettare a imposta di registro ed esclusa dal campo di applicazione dell’Iva. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente i primi due motivi, riguardanti l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dichiarandoli inammissibili e comunque infondati. Il primo censura, in realtà, la mancata considerazione di un’argomentazione difensiva circa la violazione dell’art. 163 Tuir e del divieto di doppia imposizione: la sentenza d’appello aveva però già escluso il rischio di indebito arricchimento dell’erario, evidenziando che il cessionario può chiedere al cedente il rimborso dell’imposta versata in rivalsa. Il secondo, relativo alla mancata considerazione che era stato ceduto solo parte del magazzino, difetta di decisività: la Corte regionale ha fondato la propria decisione sulla comune volontà delle parti di includere le merci nel ramo ceduto, e ha specificamente esaminato il fatto, richiamando la pattuizione contrattuale sull’acquisto dell’intero magazzino pneumatici.
Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, per aver la sentenza impugnata qualificato l’atto come cessione di ramo d’azienda valorizzando elementi extratestuali, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale. La Corte ritiene il motivo infondato, correggendo ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. la motivazione della pronuncia. Richiama il proprio indirizzo secondo cui, a seguito della modifica dell’art. 20 operata dalla legge n. 205 del 2017, Iva e imposta di registro hanno presupposti impositivi diversi: la valutazione per l’Iva resta autonoma e ancorata al complessivo contesto dell’operazione, senza che operino i limiti probatori del dato testuale, che riguardano solo il tributo registrale. La sentenza d’appello, pur richiamando la formulazione antecedente alla riforma, ha in sostanza applicato i corretti parametri valutativi in materia di Iva, valorizzando l’elemento funzionale dell’operazione.
In via di completezza, la Corte osserva che la qualificazione sarebbe legittima anche applicando i criteri della nuova formulazione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, cui la legge n. 145/2018 ha riconosciuto efficacia retroattiva: il giudice di merito ha fatto leva su un accordo negoziale che testualmente contempla, in un’ottica di complessiva programmazione del risultato traslativo, la cessione delle merci in magazzino, sussistendo quindi un collegamento testuale tra gli atti.
Il quarto motivo, con cui si contesta l’identificazione delle merci come azienda, è dichiarato inammissibile: sotto l’apparente vizio di violazione di legge, la ricorrente mira a una rivalutazione dei fatti e dell’interpretazione del contratto, riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio di motivazione. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.