Cavalcavia autostradali: il concessionario deve pagare il COSAP (Cass. civ. n. 15415/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il COSAP è dovuto dal concessionario autostradale che, mediante cavalcavia o pontoni, occupi il soprassuolo di strade appartenenti al demanio comunale, anche quando l’infrastruttura autostradale sia di proprietà statale. Il presupposto del canone è l’utilizzazione particolare del bene pubblico locale da parte del soggetto che ne trae utilità nell’esercizio della propria attività.
La debenza del COSAP non richiede l’esistenza di un formale provvedimento concessorio dell’ente locale: l’occupazione di fatto, anche abusiva, è sufficiente a integrare il presupposto applicativo. L’esenzione prevista per le occupazioni effettuate dallo Stato non si estende alla società concessionaria che gestisce economicamente e funzionalmente l’infrastruttura in autonomia.
La circostanza che l’opera persegua finalità di interesse pubblico, sia sottoposta a vincoli pubblicistici o ritorni nella gestione statale alla scadenza della concessione non elimina l’autonoma posizione del concessionario quale occupante. L’assenza dell’autostrada nell’elenco tariffario del regolamento comunale non esclude inoltre l’applicazione della disciplina prevista per le occupazioni abusive.
Il Fatto
Il concessionario incaricato dell’accertamento e della riscossione del COSAP per un Comune emetteva nei confronti di una società concessionaria autostradale un avviso relativo all’occupazione del soprassuolo comunale mediante cavalcavia e pontoni sovrastanti strade comunali. La società chiedeva l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo, sostenendo che l’infrastruttura fosse riconducibile allo Stato e che il Comune fosse privo dei poteri dispositivi normalmente connessi alla concessione del suolo pubblico.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava la pretesa. La società ricorreva per cassazione sostenendo, tra l’altro, l’assenza del presupposto del COSAP, la mancata inclusione dell’autostrada tra le fattispecie contemplate dall’allegato tariffario del regolamento comunale e l’illegittimità della maggiorazione prevista per l’occupazione abusiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione distingue anzitutto il COSAP dalla TOSAP. Il primo non costituisce un tributo fondato sulla capacità contributiva, ma il corrispettivo dell’utilizzazione esclusiva o particolare del bene pubblico, derivante da una concessione reale o, in caso di occupazione abusiva, presunta. Per questo motivo è irrilevante che manchi un formale titolo rilasciato dal Comune quando risulti accertata l’occupazione di fatto del relativo spazio pubblico.
Nel caso concreto l’occupazione riguardava il soprassuolo di strade comunali mediante strutture autostradali sopraelevate. La società concessionaria disponeva del viadotto e lo gestiva economicamente nell’ambito della concessione, traendone utilità imprenditoriale. La proprietà statale dell’opera non trasferisce allo Stato la condotta materiale di occupazione, né consente di estendere alla concessionaria l’esenzione riservata alle occupazioni direttamente effettuate dallo Stato. La funzione pubblica dell’autostrada e i vincoli imposti alla concessionaria non ne eliminano l’autonomia gestionale.
La Corte respinge anche la censura relativa al regolamento comunale. La disciplina delle occupazioni abusive comprende quelle realizzate senza concessione o autorizzazione comunale e non è limitata alle sole fattispecie nominate nell’allegato richiamato dalla società. I pontoni autostradali rientrano quindi nella previsione regolamentare dell’occupazione abusiva. La Cassazione rigetta integralmente il ricorso e conferma la debenza del COSAP e delle conseguenze previste dal regolamento per l’occupazione priva di titolo.
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