Cumulo materiale delle sospensioni della patente per plurime contravvenzioni stradali (Cass. pen. Sez. IV n. 994 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circolazione stradale, il giudice che pronunci condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada, comportanti l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito. È esclusa l’applicabilità sia dell’art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie a una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’inflizione di pene eccessive, come nel caso dell’art. 81 cod. pen. Ne consegue che, in caso di riconosciuta responsabilità per due distinte fattispecie contravvenzionali, ciascuna delle quali prevede la sospensione della patente, il giudice non può limitarsi ad applicare la sanzione per una sola di esse, dovendo procedere al cumulo materiale.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia, all’esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto l’imputato responsabile di due contravvenzioni previste dal codice della strada: la guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. e il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sulla condizione di alterazione da sostanze stupefacenti di cui all’art. 187, comma 8, C.d.S. Ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di arresto e 1.800 euro di ammenda, disponendo la sospensione della patente per due anni in relazione alla sola ipotesi di cui all’art. 186.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, deducendo violazione di legge: poiché l’imputato era stato riconosciuto responsabile di entrambe le contravvenzioni, il Tribunale non avrebbe potuto applicare la sanzione amministrativa accessoria per una sola contestazione, né avrebbe potuto richiamare il concorso formale o la continuazione, vigendo in materia il principio del cumulo materiale.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. Il dato di partenza è che l’imputato è stato ritenuto responsabile di due fattispecie contravvenzionali, entrambe assistite dalla sanzione amministrativa della sospensione della patente: da un anno a due per l’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., da sei mesi a due anni per l’art. 187, comma 8, C.d.S.
Il Tribunale, dopo aver dato atto che il veicolo era di proprietà di terzi, ha fissato la durata della sanzione in due anni facendo esclusivo riferimento alla contravvenzione di cui all’art. 186. Ma la stessa disposizione prevede che, quando il veicolo appartenga a soggetto diverso dal conducente in condizione di ebbrezza alcolica, la durata della sanzione debba essere raddoppiata. Pertanto i due anni applicati non rappresentano il cumulo dei periodi riferiti alle due violazioni, bensì il minimo sanzionatorio per la sola ipotesi dell’art. 186. Ne deriva che nessuna sanzione amministrativa accessoria risulta applicata per l’altra contravvenzione.
La Corte richiama quindi il pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve farsi luogo al cumulo materiale delle sanzioni, non essendo consentita l’applicazione della disciplina dell’art. 81 cod. pen. nel caso di sanzioni amministrative accessorie per reati del codice stradale commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (Sez. III n. 42993 del 13.10.2010). Il giudice, in presenza di una pluralità di violazioni che comportano la sospensione della patente, deve dunque sommare i vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito. Restano escluse tanto l’art. 8 della legge n. 689/1981, che riguarda solo le sanzioni amministrative proprie, quanto le discipline penalistiche poste a limite dell’inflizione di pene eccessive (Sez. IV n. 20990 del 30.03.2016; Sez. IV n. 6921 del 12.02.2021).
Conseguentemente la sentenza è annullata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 187, comma 8, C.d.S., con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame sul punto. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. è dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 624 c.p.p. – Annullamento parziale
- Art. 186 C.d.S. – Guida sotto l'influenza dell'alcool
- Art. 187 C.d.S. – Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti