Il contrasto di giudicati richiede l’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici (Cass. pen. Sez. 2 n. 13578 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contrasto di giudicati, rilevante ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., postula una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici posti a fondamento delle due decisioni, dovendosi escludere quando i fatti siano descritti in maniera sostanzialmente coincidente e il diverso epilogo dipenda da una differente valutazione della rilevanza giuridica delle medesime circostanze di fatto. Non integrano prove nuove, ai fini della rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. nel giudizio di appello conseguente a rito abbreviato, le escussioni di soggetti già sentiti nel corso delle indagini preliminari per effetto della celebrazione del dibattimento nei confronti di coimputati. La rapina è consumata anche quando l’impossessamento del bene, sia pure per un tempo apprezzabile, sia avvenuto sotto l’osservazione a distanza delle forze di polizia, che non impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso prima dell’arresto in flagranza. La mancata nomina dell’interprete non determina nullità né inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona alloglotta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano riformava parzialmente la sentenza di condanna pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per il reato di rapina aggravata dalle più persone riunite, concedendo le attenuanti generiche in equivalenza e riducendo la pena. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. per il rigetto dell’istanza di rinnovazione istruttoria e la mancata qualificazione del fatto come tentativo.
La Motivazione della Corte
I ricorsi vengono rigettati. La prima questione riguarda il lamentato conflitto tra la pronuncia nei confronti degli imputati e il proscioglimento, previa riqualificazione in furto aggravato, del correo giudicato separatamente all’esito del dibattimento. La Corte richiama il principio per cui il contrasto deve vertere su un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici e non sulla valutazione degli stessi, che costituisce l’essenza della giurisdizione. Il fatto era stato ricostruito in maniera analoga e la divergente soluzione giuridica derivava dalla valorizzazione di un osservatore esterno e dalla cancellazione del contributo della persona offesa, sicché non poteva configurarsi il conflitto evocato.
La Corte esclude altresì la fondatezza della doglianza relativa alla mancata rinnovazione istruttoria: la produzione del dispositivo della sentenza del coimputato o le escussioni di soggetti già sentiti non costituiscono prove sopravvenute, difettando il requisito della novità sostanziale. Nel giudizio abbreviato di appello, la novità della prova non può derivare dalla scelta del rito operata dall’imputato, che ha rinunciato al diritto di difendersi provando.
Quanto alla mancata qualificazione del reato come tentato, la Corte osserva che entrambe le premesse del ragionamento difensivo sono errate: la restituzione del dispositivo, avvenuta per il sopraggiungere delle forze dell’ordine e non per libera determinazione degli agenti, non elide l’intervenuto impossessamento per un tempo apprezzabile. La presenza di personale di polizia in osservazione a distanza non esclude la forma consumata del delitto. Il motivo diretto a contestare l’attendibilità della persona offesa è inammissibile, introducendo un terzo grado di giudizio nel merito.
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Nota della Redazione
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