Misure cautelari: la motivazione per incorporazione e l’autonoma valutazione del GIP (Cass. pen. Sez. III n. 30591 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la necessità di un’autonoma valutazione da parte del giudice dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, richiesta dall’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è assolta quando l’ordinanza, pur redatta con la tecnica del cosiddetto copia-incolla, accolga la richiesta del pubblico ministero solo per talune imputazioni o solo per alcuni indagati. Il parziale diniego o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica e non meramente adesiva della richiesta, nell’intero complesso delle sue articolazioni. La motivazione per relationem o per incorporazione è dunque legittima purché il giudice dimostri di aver preso cognizione delle ragioni dell’atto richiamato e le abbia fatte proprie consapevolmente, senza recepirle acriticamente.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva applicato a un indagato la misura degli arresti domiciliari in relazione a un’ipotesi di reato tributario contestata nell’ambito di una più ampia indagine su un sodalizio associativo. L’ordinanza applicativa riportava integralmente la richiesta cautelare del pubblico ministero, facendo seguire a ciascun paragrafo proprie valutazioni, graficamente distinte e denominate “valutazioni Gip”.

Su richiesta di riesame dell’indagato, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 3 dicembre 2024, aveva annullato il provvedimento per la ritenuta mancanza della prescritta autonoma valutazione degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Europeo Delegato, deducendo la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione nonché l’errata applicazione degli artt. 272, 292, comma 2, lett. c), e 309, comma 9, cod. proc. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato orientamento di legittimità secondo cui la motivazione per relationem è legittima se richiama altro atto del procedimento dalla motivazione congrua, se dimostra che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e se l’atto richiamato è conosciuto o ostensibile all’interessato. L’obbligo di motivazione autonoma opera, invece, quando il provvedimento si discosti dalle ragioni dell’atto richiamato.

Il passaggio decisivo riguarda la tecnica del copia-incolla. La Corte ribadisce che, in materia di misure cautelari, non è nulla per difetto assoluto di motivazione l’ordinanza in cui sia trasfusa integralmente la richiesta del pubblico ministero, sempre che risulti che il giudice abbia preso cognizione del suo contenuto senza recepirlo acriticamente. La necessità di autonoma valutazione è assolta quando l’ordinanza accolga la richiesta solo per alcune imputazioni o solo per alcuni indagati: il parziale diniego opposto dal giudice segnala univocamente che la richiesta è stata materialmente esaminata e valutata in senso critico.

Nel caso concreto, il Giudice per le indagini preliminari si è attenuto a tali criteri. L’ordinanza applicativa ha illustrato lo svolgimento delle indagini, gli elementi indiziari a carico dei vari indagati, quelli specifici a carico del ricorrente e gli elementi dimostrativi delle esigenze cautelari, facendo seguire a ogni paragrafo della richiesta le proprie “valutazioni Gip”. L’accoglimento delle richieste ritenute fondate non postulava necessariamente una loro riscrittura, essendo consentito il recepimento in caso di consapevole e argomentata condivisione.

Quanto alle esigenze cautelari, la Corte esclude che si verta in un’ipotesi di motivazione assente o apparente, sia per il consapevole rinvio alla richiesta del pubblico ministero, sia per quanto esposto sulla gravità dei reati, sulla dimensione dell’attività associativa e sulla pericolosità dei soggetti coinvolti. Il ricorso è dunque accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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