Danno da ritardo e inerzia del privato escludono il risarcimento (C.G.A.R.S. n. 574 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione del risarcimento il giudice valuta il comportamento complessivo delle parti ed esclude i danni che si sarebbero potuti evitare con l’ordinaria diligenza, anche mediante l’esperimento degli strumenti di tutela previsti. L’omessa impugnazione dei provvedimenti pregiudizievoli non opera come preclusione di rito, ma rileva sul piano sostanziale della causalità giuridica: recide, in tutto o in parte, il nesso tra condotta antigiuridica e conseguenze dannose risarcibili. Analoga rilevanza assume l’inerzia del privato che, non riscontrando tempestivamente le richieste di integrazione documentale, contribuisca al prolungamento del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato nel 2004 un’istanza ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.P.R. n. 447 del 1998 per la realizzazione di un centro commerciale, procedura conclusa favorevolmente con deliberazione consiliare n. 75 del 7 novembre 2008. Ritenendo di aver subito un danno per il ritardo nella definizione della vicenda, agiva per la condanna del Comune al risarcimento.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva la domanda richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011 e rilevando l’inerzia del ricorrente, che non aveva impugnato i provvedimenti sfavorevoli e aveva riscontrato con grave ritardo le richieste istruttorie. Il soccombente appellava deducendo la neutralità della propria condotta omissiva e la complessità solo apparente del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile la domanda di indennizzo ex art. 2, comma 1-bis, legge n. 241 del 1990, proposta per la prima volta con la memoria ex art. 73 c.p.a.: si tratta di domanda nuova, vietata in appello dall’art. 104, comma 1, c.p.a.

Nel merito l’appello è infondato. La Corte richiama la regola dell’art. 30, comma 3, c.p.a. e del capoverso dell’art. 1227 c.c., come interpretati dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011: l’omessa attivazione degli strumenti di tutela costituisce fatto valutabile, alla stregua del canone di buona fede, ai fini dell’esclusione o della mitigazione del danno evitabile.

Il primo giudice ha correttamente accertato la rilevanza dell’inerzia serbata davanti al provvedimento di ritiro in autotutela della proposta di variante. Né può dirsi neutra la condotta del privato nel periodo compreso tra l’istanza del 2004 e la nota del 2007: rileva in senso opposto il ritardo con cui è stata riscontrata l’integrazione documentale richiesta nell’ottobre 2005, evasa solo dopo circa sei mesi. Secondo il Collegio, ove l’integrazione fosse stata tempestiva, con alta probabilità la conferenza di servizi si sarebbe conclusa prima dell’adozione del nuovo P.R.G., rendendo superfluo l’intervento in autotutela.

Quanto al vincolo boschivo, nessuna condotta dilatoria è imputabile all’Amministrazione, che ha gestito in modo diligente pareri discordanti. La pronuncia del Consiglio che aveva escluso il vincolo dimostra il contrario di quanto sostenuto dall’appellante: quella conclusione è stata raggiunta solo all’esito di una verificazione ex art. 66 c.p.a., per la necessità di accertamenti specialistici.

Non emergono dunque condotte dell’Amministrazione idonee a integrare, sul piano oggettivo e soggettivo, la fattispecie risarcitoria. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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