Opposizione di terzo respinta per infondatezza della pretesa rescissoria (Cons. Stato n. 9422 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione di terzo ordinaria disciplinata dall’art. 108 cod. proc. amm. è esperibile contro le sentenze del giudice amministrativo, anche passate in giudicato, che pregiudicano i diritti o gli interessi legittimi del terzo. Il giudice adito può esaminare prioritariamente la pretesa rescissoria, per economia dei mezzi giuridici, rispetto alla fase rescindente. Ove tale pretesa risulti manifestamente infondata, diventa irrilevante la verifica degli altri presupposti dell’opposizione. La valutazione di infondatezza può fondarsi sull’accertamento che il titolo invocato dall’opponente è venuto meno o non contempla l’onere dedotto.

Il Fatto

La società opponente era titolare di una concessione demaniale marittima trentennale su un’area portuale, nella quale era subentrata per effetto di due licenze di subingresso successive. Vantava altresì una autorizzazione provvisoria del 2003 al posizionamento temporaneo di un bacino galleggiante presso un ormeggio, rilasciata in attesa del perfezionamento della concessione.

Un’altra società, titolare di una concessione dal 2006 comprendente la medesima area di banchina, aveva agito davanti al TAR per ottenere la consegna delle aree. Il TAR aveva respinto il ricorso; il Consiglio di Stato, in riforma, aveva ordinato all’Autorità portuale di consegnare l’area. Appresa solo nel 2024 l’esistenza di quel contenzioso, la società opponente proponeva opposizione di terzo avverso la sentenza non definitiva, deducendo l’omessa notifica del ricorso nei suoi confronti quale controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il rimedio richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 1995, con cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 28 della legge n. 1034 del 1971 nella parte in cui non prevedeva l’opposizione di terzo ordinaria avverso le sentenze amministrative. Da tale pronuncia deriva l’introduzione dell’istituto nel codice del 2010, con l’art. 108 cod. proc. amm., che ricalca l’art. 404 cod. proc. civ..

Il motivo dell’opponente si fonda sulla violazione degli artt. 27 e 41 cod. proc. amm.: il ricorso di primo grado e quello d’appello sarebbero stati inammissibili per omessa notifica ad almeno un controinteressato. La censura, secondo il Collegio, non è fondata.

Per economia dei mezzi giuridici, il Consiglio esamina prioritariamente la pretesa rescissoria. L’opponente assume che l’autorizzazione del 2003 fosse stata rilasciata per un periodo commisurato al successivo spostamento del bacino, onere di realizzazione delle c.d. briccole posto a carico dell’Autorità dalla concessione del 2008. Il Collegio rileva però che nell’autorizzazione provvisoria non è previsto alcun onere siffatto, e che di esso non v’è traccia né nella delibera del Comitato portuale citata nella parte narrativa, né nella parte pattizia della concessione.

La concessione demaniale del 2008 non riproduce il contenuto dell’autorizzazione provvisoria, che deve ritenersi venuta meno: l’opponente non può quindi vantare alcuna pretesa sull’ormeggio. Rilevano inoltre la sentenza di ottemperanza n. 5182/2024, che ha escluso ostacoli materiali o giuridici alla consegna, e il trasferimento del bacino in altra zona del porto, ottenuto con autorizzazione del maggio 2024 che le parti concordemente qualificano come provvedimento attuativo della sentenza n. 9712/2023. Il trasferimento risulta completato.

Accertata la manifesta infondatezza della pretesa rescissoria, diviene irrilevante l’esame degli altri presupposti dell’opposizione, che è respinta. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra opponente e controinteressata, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori; compensazione con l’Autorità portuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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