Revisione prezzi nei contratti Consip e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 604 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa, l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 attribuisce all’affidatario un diritto alla revisione periodica dei prezzi pieno e incondizionato, non subordinato a termini di decadenza né a formalità pattizie. La clausola revisionale integra una norma imperativa, non derogabile dalla lex specialis, e le previsioni difformi sono nulle per inserzione automatica ex artt. 1339 e 1419 cod. civ. Sulla spettanza del compenso revisionale e sulla sua quantificazione sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., restando devoluta al giudice ordinario la sola ipotesi del mero adempimento di una previsione contrattuale puntualmente determinata nell’an e nel quantum. Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 decorrono dalla pubblicazione della sentenza, non prima della determinazione amministrativa sul compenso.

Il Fatto

Una società affidataria di servizi di pulizia aveva stipulato con una centrale di committenza la convenzione quadro per gli istituti scolastici; un Circolo didattico, aderendo alla convenzione, aveva emesso l’ordinativo principale di fornitura nel dicembre 2013. Nel settembre 2023 la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della revisione prezzi per il periodo settembre 2018 – febbraio 2020, allegando fattura e conteggio fondati sull’art. 9.4 del Capitolato tecnico.

L’amministrazione ha opposto diniego con nota PEC, ritenendo che l’adeguamento dovesse essere richiesto annualmente, e ha rifiutato la fattura sul portale di interscambio. La società ha quindi agito per l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento, contestando l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni intimate.

La Motivazione della Corte

Sulla questione preliminare il Collegio afferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi. L’art. 133, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. ricomprende espressamente le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e ai provvedimenti applicativi nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006. Il Tribunale richiama la pronuncia del Cons. Stato, Sez. V, n. 5446/2019, che ha ritenuto restrittiva l’interpretazione fondata sulla consistenza della posizione giuridica azionata, e la Cass. Sez. Un. n. 3160/2019, che ha riconosciuto portata ampia e generale alla giurisdizione esclusiva, superando la distinzione tra an e quantum.

Il Collegio precisa però un limite: resta devoluta al giudice ordinario l’ipotesi in cui l’istanza di pagamento si configuri come richiesta di mero adempimento di una previsione contrattuale puntualmente disciplinata sia nell’an che nel quantum debeatur (richiamate Cass. Sez. Un. n. 3935/2022, n. 21990/2020, n. 6595/2009). Il caso concreto sfugge a tale eccezione, perché la ricorrente chiede l’accertamento del quantum debeatur.

Nel merito, la legge di gara conferma il diritto: l’art. 10, comma 5, della Convenzione e l’art. 9.4 del Capitolato tecnico prevedono l’aggiornamento annuale del canone secondo l’indice ISTAT FOI. Il Tribunale sottolinea che l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 configura il diritto alla revisione senza alcun limite temporale e senza condizioni o termini di decadenza; la norma è speciale e imperativa e si applica anche in contrasto con disposizioni pattizie difformi, che sarebbero nulle (richiamati Cons. Stato, Sez. III, n. 4985/2018 e C.G.A.R.S. n. 136/2018).

Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla revisione per il periodo settembre 2018 – febbraio 2020. Quanto agli interessi moratori, il Collegio ne fissa la decorrenza dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo, escludendo la pretesa più favorevole della ricorrente: prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso non può trovare applicazione il saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002. Le spese seguono la soccombenza verso il Ministero e il Circolo didattico, e sono compensate con la centrale di committenza, estranea alla fase esecutiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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