Decreto di rigetto dell’istanza di fallimento non forma giudicato (Cass. civ. Sez. I n. 2116 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che rigetta l’istanza di fallimento, al pari del decreto che lo conferma in sede di reclamo, non è idoneo alla formazione di un giudicato, trattandosi di provvedimento non definitivo e privo di natura decisoria su diritti soggettivi. Tali provvedimenti non possono essere invocati nell’ambito di un diverso giudizio promosso nei confronti del destinatario della medesima istanza, non essendo il creditore titolare di un diritto soggettivo al fallimento del debitore. Il rigetto comporta soltanto una preclusione di mero fatto, circostanziata nel tempo e quanto agli elementi istruttori esaminati, cosicché resta possibile dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza dell’originario creditore, ove sopravvengano elementi nuovi, anche preesistenti ma non dedotti.

Il Fatto

La società debitrice è stata dichiarata fallita dal Tribunale su ricorso di un creditore, che aveva fatto valere due crediti risultanti da titoli giudiziali definitivi per importo complessivo superiore a € 30.000,00. Il legale rappresentante, in proprio e per la società, ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa, deducendo il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 1 l. fall., l’insussistenza di crediti scaduti oltre la soglia e la violazione del ne bis in idem, essendo il ricorso seguito a un altro, del medesimo creditore, rigettato con decreto non impugnato.

La Corte d’Appello ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto non dimostrata l’insussistenza dei requisiti dimensionali, perché i bilanci prodotti in appello non erano depositati né corredati da idonea documentazione; ha considerato entrambi i crediti vantati nei confronti della società ai fini del superamento della soglia; ha escluso il ne bis in idem, perché il nuovo ricorso si fondava su ragioni di credito in parte diverse. La società dichiarata fallita e il legale rappresentante hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi; gli intimati non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la valutazione dei requisiti di non fallibilità, sostenendo che la prova possa essere assolta con mezzi alternativi ai bilanci, e che sarebbero stati depositati anche i libri giornalieri del triennio. La Corte lo dichiara infondato quanto all’erronea valutazione dei bilanci: ai fini dell’art. 1, secondo comma, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, quarto comma, l. fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese ex art. 2435 cod. civ.; ove tali requisiti difettino o non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenerne conto, come affermato da Cass. n. 33091/2018. Nella specie il giudice di appello ha motivatamente reputato non sufficienti i bilanci non approvati né depositati, in quanto non corroborati da idonea documentazione. La censura è invece inammissibile là dove, attraverso la deduzione della violazione di legge, il ricorrente intende ripercorrere il ragionamento probatorio del giudice.

Il secondo motivo contesta il superamento della soglia dei crediti scaduti, sostenendo che il credito di € 7.096,15 sarebbe stato vantato verso la persona fisica e non verso la società. La Corte lo dichiara inammissibile: sotto il profilo della violazione di legge il ricorrente mira a sovvertire l’accertamento in fatto operato dal giudice di appello; sotto quello dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., tende a rivalutare elementi di prova documentali, deducendo un cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove, secondo il principio di Cass., Sez. U., n. 34476/2019.

Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ., assumendo che l’ulteriore credito già oggetto del precedente ricorso non potrebbe costituire fatto nuovo. La Corte lo ritiene infondato, richiamando Cass. n. 15806/2021: il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento, al pari di quello che lo conferma in reclamo, non è idoneo alla formazione di un giudicato, trattandosi di provvedimento non definitivo e privo di natura decisoria su diritti soggettivi, non essendo il creditore titolare di un diritto soggettivo al fallimento del debitore. L’inidoneità al giudicato è altresì a fondamento della non ricorribilità in cassazione del decreto della Corte d’Appello pronunciato in sede di impugnazione del provvedimento di primo grado, come affermato da Cass., Sez. U., n. 26181/2006, Cass. n. 25818/2010, Cass. n. 23478/2011 e Cass. n. 6683/2015.

Il rigetto produce invece una preclusione di mero fatto, circostanziata nel tempo e quanto agli elementi istruttori esaminati, in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile e allo stato di insolvenza: è dunque possibile dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza di un diverso creditore, ovvero su istanza dell’originario creditore ove emergano elementi sopravvenuti, o preesistenti ma non dedotti (Cass. n. 16411/2018; Cass. n. 21834/2009). Nella specie il giudice di appello ha accertato, con accertamento in fatto incensurabile, che elemento di diversità rispetto al decreto di rigetto è stato il superamento della soglia dei € 30.000,00 in forza della produzione di un ulteriore titolo esecutivo ottenuto dal medesimo creditore verso la società debitrice. Il ricorso è rigettato, nulla per le spese in assenza di costituzione degli intimati, con raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *