Liquidazione del compenso dell’avvocato del fallimento: la detrazione delle somme ammesse al passivo non lede i minimi tariffari (Cass. civ. Sez. 1 n. 5669 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto del tribunale che rigetta il reclamo avverso la liquidazione del compenso del difensore del fallimento non è censurabile in cassazione laddove il professionista non si confronti con la ratio decidendi. È corretta la detrazione, dalla somma liquidata dalla sentenza di merito per l’intero giudizio, dell’importo già ammesso al passivo per le fasi processuali svolte anteriormente alla dichiarazione di fallimento, trattandosi di evitare una duplicazione. La liquidazione è comunque rispettosa dell’art. 2233, comma 2, c.c. se il compenso complessivo, considerato anche l’acconto percepito, risulti superiore ai valori medi tariffari e a quanto convenuto con il curatore, rendendo inammissibile per carenza di interesse il motivo che deduce la violazione dei minimi.

Il Fatto

Un’avvocatessa, dopo aver difeso una società in bonis e successivamente, previa autorizzazione, il suo fallimento, chiedeva la liquidazione del compenso per l’attività prestata dopo la dichiarazione di fallimento nel giudizio di appello. Il Giudice Delegato, prendendo a base la statuizione sulle spese della Corte d’appello di Firenze, detraeva da tale importo la somma per la quale la professionista era già stata ammessa al passivo per le fasi di studio e introduttiva. Il Tribunale rigettava il reclamo e l’avvocatessa proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, incentrati sulla violazione degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014 e dell’art. 2233 c.c., nonché delle norme della legge fallimentare in tema di crediti prededucibili e concorsuali.

Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non confrontati con il decisum. Il Tribunale, infatti, aveva accertato che la liquidazione, basata sui valori medi della tariffa per una causa di valore indeterminabile, era superiore al compenso convenuto ai valori minimi in sede di conferimento dell’incarico. Inoltre, il collegio ha evidenziato come la ricorrente avesse omesso di considerare l’acconto di € 10.000 già percepito, sicché il compenso complessivo riconosciuto era pari a circa € 32.000, superiore ai valori medi anche per una causa di valore determinato di € 3.000.000.

La Corte ha altresì ritenuto corretta la detrazione, dalla somma liquidata per l’intero giudizio, della parte di compenso relativa alle fasi antecedenti il fallimento, per la quale il professionista era già stato ammesso al passivo, non ravvisandosi alcuna violazione del principio di integrale remunerazione dell’attività professionale post-fallimentare.

Il secondo motivo è stato infine dichiarato inammissibile per carenza di interesse, atteso che alla ricorrente è stato riconosciuto un compenso maggiore di quello convenuto ai minimi tariffari, pur considerando il valore della causa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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