Condanna ex art. 96 c.p.c. e onere motivazionale minimo del giudice (Cass. civ. Sez. 3 n. 3356 del 15.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna al pagamento della sanzione processuale prevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c. non è una conseguenza automatica dell’integrale soccombenza ma presuppone che il giudice accerti e motivi specificamente la malafede processuale della parte, ovvero la sua colpa grave nella valutazione dell’esito del giudizio. Tale motivazione non può essere desunta da apprezzamenti svolti in sentenza sulla condotta sostanziale della parte, estranei al profilo processuale. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come novellato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, è circoscritto alle sole ipotesi in cui il vizio si traduca nella violazione del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., ossia nella mancanza assoluta, nell’apparenza, nell’irriducibile contrasto o nella perplessità della motivazione.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano aveva rigettato l’appello proposto dal conduttore di un alloggio popolare avverso la sentenza del Tribunale di Como che aveva a sua volta respinto la domanda di restituzione di importi versati a titolo di canone e la richiesta di risarcimento dei danni, accertando al contempo la morosità del conduttore e condannandolo al pagamento dei canoni insoluti. Il giudice del gravame aveva inoltre confermato la condanna dell’appellante al pagamento della sanzione prevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c. Avverso tale pronuncia il conduttore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha in primo luogo scrutinato il motivo con cui il ricorrente lamentava l’erronea attribuzione di valore confessorio alle dichiarazioni rese in udienza, in assenza di sottoscrizione del verbale. La S.C. ha ritenuto il motivo inammissibile, poiché la sentenza impugnata non aveva in realtà attribuito alle dichiarazioni il valore probatorio indicato dal ricorrente, ma si era limitata a trarne elementi a conforto della decisione, fondata anche sulla mancata contestazione della tabella riepilogativa dei versamenti omessi prodotta dalla controparte. La Corte ha escluso la violazione degli artt. 2733 c.c. e 229 c.p.c., ribadendo che l’onere di provare l’avvenuto pagamento dei canoni incombe sul conduttore.
Con riferimento al secondo motivo, incentrato sull’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, formatosi a seguito della riforma del 2012, secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”. Ne deriva che sono denunciabili solo le anomalie motivazionali che attengono all’esistenza stessa della motivazione, quali la mancanza assoluta, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa. Nel caso di specie, le censure di contraddittorietà e insufficienza non erano pertanto ammissibili, tanto più che i documenti richiamati risultavano esaminati dalla Corte territoriale.
Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha rilevato che la condanna irrogata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. richiede una motivazione specifica sulla sussistenza della malafede o colpa grave processuale della parte, non potendo tale giudizio essere implicitamente desunto dagli apprezzamenti relativi alla condotta sostanziale tenuta dal soccombente. L’assenza di qualsivoglia argomentazione sul punto ha integrato il vizio di motivazione. Accolto il ricorso limitatamente a tale motivo, la causa è stata decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con l’eliminazione del capo di condanna.
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Nota della Redazione
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