Deroga al vincolo ferroviario e obbligo di preavviso di rigetto (TAR Liguria n. 384 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione in deroga alla distanza minima di trenta metri dal tracciato ferroviario, prevista dall’art. 60, primo comma, d.P.R. n. 753/1980, è espressione di ampia discrezionalità dell’amministrazione ferroviaria, non essendo la norma di settore rigida nella definizione dei parametri di valutazione. Ne deriva l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e la conseguente illegittimità del provvedimento di rigetto adottato senza il coinvolgimento del privato nella fase istruttoria. A seguito della novella introdotta dall’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020, il mancato rispetto di tale obbligo determina l’annullamento del provvedimento discrezionale, senza che l’amministrazione possa dimostrare in giudizio l’insensibilità del risultato e senza applicazione della sanatoria dell’art. 21-octies l. n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di uno stabile ad uso abitativo ubicato in Ventimiglia, nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e in posizione sopraelevata rispetto ad essa: nel punto più ravvicinato dista circa 5,70 metri dai binari. Con istanza dell’8 giugno 2023 l’interessato ha chiesto il rilascio di un’autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 753/1980 per un intervento di ampliamento del fabbricato, comportante la realizzazione di due vani nella parte retrostante, a circa 8,75 metri dalla ferrovia.
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. ha respinto l’istanza con nota del 29 gennaio 2024, evidenziando gli ostacoli frapposti agli interventi di manutenzione e all’azione dei mezzi di soccorso, già limitati dalla presenza di numerosi fabbricati. Il diniego è stato impugnato con ricorso notificato il 29 marzo 2024, articolando censure di violazione del preavviso di rigetto, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, con particolare riguardo alle autorizzazioni in deroga già rilasciate nel 1995 e nel 1996 per interventi a distanza inferiore dalla ferrovia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 49, primo comma, d.P.R. n. 753/1980, che vieta di costruire, ricostruire o ampliare edifici a distanza inferiore a trenta metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, e dal successivo art. 60, primo comma, che consente riduzioni del limite quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano.
Poiché la normativa non definisce rigidamente le condizioni o i parametri di valutazione delle istanze di deroga, il Tribunale riconosce in capo all’amministrazione ferroviaria un’ampia discrezionalità. Da ciò discende l’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e l’illegittimità del rigetto adottato senza coinvolgimento del privato nella fase istruttoria.
Il Collegio valorizza la condotta del ricorrente, che non si è limitato a denunciare l’omessa comunicazione, ma ha indicato gli elementi che, in sede di contraddittorio con RFI, sarebbero stati capaci di modificare l’assunto dell’amministrazione: la posizione sopraelevata del fabbricato e l’antecedente rilascio di deroghe sul medesimo immobile.
Non è condivisibile il richiamo alla TAR Toscana n. 659 del 29 giugno 2023, che aveva escluso l’utilità di un accoglimento per analoga violazione procedimentale. Il Tribunale osserva anzitutto che, dopo la novella dell’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020, la violazione dell’art. 10-bis impone l’annullamento del provvedimento discrezionale senza possibilità di prova della insensibilità del risultato, con inapplicabilità della sanatoria dell’art. 21-octies, richiamando Cons. Stato sez. V, 13 agosto 2024, n. 7119. In secondo luogo, la fattispecie esaminata dal giudice toscano era diversa, riguardando la demolizione di un fabbricato e la costruzione di un immobile di larghezza superiore a 28 metri alla stessa distanza dalle rotaie.
Il primo motivo è quindi fondato e la sua natura assorbente consente di prescindere dall’esame delle altre censure. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato; la particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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