Condono edilizio e volumetria unica per parcellizzazione artificiosa dell’abuso (Cass. pen. Sez. 3 n. 15725 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio disciplinato dalla l. n. 724/1994, ai fini dell’individuazione dei limiti volumetrici stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario facente capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda. Ne consegue che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle singole unità che compongono il medesimo fabbricato devono essere riferite ad un’unica concessione in sanatoria, onde evitare l’elusione del limite massimo di 750 mc. attraverso l’artificiosa considerazione delle singole parti anziché dell’intero complesso.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 22/12/2025, rigettava l’incidente di esecuzione proposto dalla ricorrente, volto ad ottenere la revoca dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna emessa dalla Pretura di Palermo nel 1995 per la realizzazione di un immobile abusivo. L’istante deduceva, con unico motivo di ricorso, l’inosservanza dell’art. 39, l. n. 724/1994, lamentando che il Tribunale non avesse considerato che le domande di sanatoria presentate dalla stessa e dal coniuge riguardavano due autonome porzioni immobiliari, ancorché comprese in una costruzione unitaria, con la conseguenza che la volumetria andasse calcolata separatamente per ciascuna porzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Il Tribunale aveva correttamente richiamato il costante indirizzo di legittimità secondo cui, in materia di condono edilizio, ogni edificio deve essere considerato quale complesso unitario riferibile ad un unico soggetto legittimato, così che le singole istanze presentate per le singole unità che lo compongono debbono confluire in un’unica concessione in sanatoria. Tale principio è volto ad impedire la elusione del limite di 750 mc. mediante la considerazione frazionata delle singole parti dell’abuso, anziché dell’intero fabbricato.
Nel caso di specie, le due richieste di condono erano state presentate in relazione ad un unico fabbricato, oggetto dell’intera contestazione: la prima per la porzione adibita a magazzino, pari a 333,93 mc., la seconda per la parte destinata a civile abitazione, pari a 717,86 mc., superando così manifestamente il limite complessivo fissato dalla legge. Il Tribunale aveva inoltre valorizzato, con argomento fattuale non sindacabile in sede di legittimità, la presentazione delle istanze nella medesima data da parte di due soggetti legati da matrimonio, circostanza indicativa di un unico centro sostanziale di interesse e della natura artificiosa della duplicazione.
Quanto alle censure della ricorrente, la Corte le ha ritenute prive di reale efficacia. La dedotta natura autonoma delle due unità immobiliari è stata considerata una questione di merito, non rivalutabile in sede di legittimità; la tesi della successiva formazione della giurisprudenza sul divieto di frazionamento elusivo è apparsa priva di ogni sostegno; infine, l’omessa valutazione dei possibili esiti e dei tempi della procedura amministrativa è stata reputata un’appunto del tutto generico, non supportato da specifiche e documentate indicazioni offerte al Giudice dell’esecuzione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ricorrendo gli estremi per ritenere la parte incolpevole nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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