Ricorso ABF inammissibile per difetto di simmetria tra reclamo e ricorso (ABF Collegio di Milano n. 4348 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è ammissibile solo se sussiste simmetria tra l’oggetto del reclamo preventivo e quello del ricorso. L’intermediario deve essere posto in condizione di conoscere tutte le doglianze del cliente prima dell’accesso all’Arbitro, in modo da poterle risolvere in via bonaria. Le domande relative a costi o oneri non compresi nel reclamo sono pertanto inammissibili per difetto di reclamo preventivo. Nel merito, la contestazione sulla natura obbligatoria della polizza e sulla sua mancata inclusione nel TEG è infondata quando il cliente non alleghi alcuna elaborazione di calcolo né documentazione sulla quantificazione, demandando al Collegio un’attività consulenziale estranea alla sua funzione.

Il Fatto

Il ricorrente afferma di aver stipulato con l’intermediario, il 12.03.2024, un contratto di prestito personale collegato a una carta di credito. Dopo un reclamo del novembre 2025, contesta violazioni della normativa antiusura e dell’art. 1815 c.c., lamentando costi occulti non inclusi nel TEG, penali e oneri di ritardo sproporzionati e l’inserimento di una polizza assicurativa formalmente facoltativa ma di fatto imposta.

Chiede l’accertamento del superamento del tasso soglia, la nullità della clausola sugli interessi, il ricalcolo del piano di ammortamento e la restituzione delle somme percepite. L’intermediario eccepisce, tra l’altro, la carenza di reclamo preventivo per le contestazioni relative alla carta di credito e l’assenza di prova delle doglianze.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità formulata dall’intermediario per difetto del preventivo reclamo in ordine alle contestazioni sulla carta di credito. Il ricorrente non replica sul punto in sede di memorie.

L’eccezione è accolta. Dal reclamo del 24.11.2025 emerge che il cliente si è riferito esclusivamente al prestito personale, contestandone l’usurarietà per la mancata inclusione della polizza ritenuta sostanzialmente obbligatoria. Il reclamo non contiene ulteriori contestazioni sul TEG o su altri costi.

Richiamando le vigenti Disposizioni ABF e il consolidato orientamento dell’Arbitro, il Collegio ribadisce che il reclamo deve contenere tutte le domande poi oggetto del ricorso. Non basta che il ricorso sia preceduto da un reclamo: deve sussistere simmetria tra i due oggetti, perché il ricorso è ammissibile solo se l’intermediario è stato posto preventivamente a conoscenza della lagnanza e quindi nella possibilità di risolvere bonariamente la questione. Il Collegio cita sul punto Coll. Palermo n. 1259/2023, Coll. Milano nn. 4800/2014 e 25181/2021 e Coll. Bologna n. 2309/2022.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità di tutte le domande relative a costi o oneri diversi da quelli assicurativi.

Passando alla natura della polizza e alla sua mancata inclusione nel TEG, il Collegio rileva che il cliente non allega alcuna elaborazione di calcolo né documentazione relativa alla quantificazione, demandando all’Arbitro un’attività consulenziale estranea alla sua funzione. La domanda è pertanto infondata per difetto di qualsivoglia prova. Il ricorso è quindi dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1815 c.c.

Tutte le 93 sentenze sull'art. 1815 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *