Rescissione del giudicato e conoscenza effettiva del processo (Cass. pen. n. 40489/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., la nomina di un difensore di fiducia e l’elezione di domicilio presso il suo studio, effettuate nella fase delle indagini preliminari, non costituiscono di per sé prova dell’effettiva conoscenza della vocatio in iudicium quando il difensore abbia rinunciato al mandato prima dell’udienza dichiarando di non aver mai avuto contatti con l’imputato e di non conoscerne il domicilio. La mancanza di diligenza informativa dell’imputato, che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile, non integra automaticamente la “volontaria sottrazione” alla conoscenza del processo di cui all’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., richiedendo un accertamento in concreto del coefficiente psicologico della condotta.
Il Fatto
Un imputato veniva condannato in primo grado in un processo celebrato in sua assenza. La citazione a giudizio era stata notificata al difensore di fiducia, domiciliatario, nominato nella fase delle indagini preliminari. Tuttavia, il difensore rinunciava al mandato prima della prima udienza, dichiarando di non essere mai stato contattato dall’imputato e di non conoscerne il domicilio. L’imputato veniva quindi assistito da un difensore di ufficio. Divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, l’imputato proponeva richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., sostenendo di non aver mai avuto conoscenza del processo. La Corte d’appello di Torino rigettava la richiesta, ritenendo che la nomina del difensore di fiducia e l’elezione di domicilio costituissero indici di conoscenza, e che l’imputato, con un minimo di diligenza, avrebbe potuto informarsi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata. Ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Ismail Darwish) secondo cui, nel regime del processo in assenza, si può procedere solo quando risulti con certezza che l’imputato è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza. La Corte ha precisato che gli indici di conoscenza (nomina del difensore, elezione di domicilio) non hanno valore presuntivo, ma costituiscono circostanze da cui inferire la conoscenza effettiva, e vanno interpretati secondo la loro funzione. La notifica regolare ma non a mani proprie è equiparata all’effettiva conoscenza solo in presenza di tali indici, ma quando il difensore rinuncia al mandato dichiarando di non aver mai avuto contatti con l’imputato, quell’indice viene meno. Nella specie, la rinuncia del difensore prima dell’udienza escludeva che l’imputato potesse essere a conoscenza della vocatio in ius.
La Corte ha poi esaminato la seconda condizione, quella della volontaria sottrazione. Ha osservato che la Corte d’appello si era arrestata al rilievo della mancanza di diligenza informativa, senza un accertamento in concreto del coefficiente psicologico. Ha ribadito che la negligenza informativa non può essere automaticamente trasformata in volontà di sottrarsi alla conoscenza, pena il ritorno a una fictio presuntiva. La volontaria sottrazione richiede condotte positive e un accertamento fattuale. La Corte ha quindi annullato con rinvio, affinché il giudice di merito valuti se, nel caso concreto, l’imputato si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo, alla luce dei principi enunciati.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio sulla conoscenza effettiva: L’avvocato che proponga richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. deve allegare e dimostrare che l’imputato non ha avuto effettiva conoscenza della vocatio in ius, anche in presenza di una nomina di difensore di fiducia, quando il difensore abbia rinunciato al mandato prima dell’udienza e dichiarato di non avere contatti con l’assistito; la mera elezione di domicilio non è sufficiente se il domiciliatario non ha mai interloquito con l’imputato.
- Accertamento della volontaria sottrazione: Per contestare la sussistenza della volontaria sottrazione, il difensore deve eccepire che la mancanza di diligenza informativa dell’imputato non è di per sé sufficiente, e richiedere al giudice un accertamento in concreto della condotta e del coefficiente psicologico, allegando eventuali elementi che giustifichino la mancata informazione (ad esempio, cambi di residenza, problemi di salute, impossibilità di contattare il difensore).
- Valore della rinuncia del difensore: In sede di udienza preliminare o di primo grado, il giudice deve verificare se la rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario sia intervenuta prima della citazione a giudizio e se l’imputato abbia avuto modo di eleggere un nuovo domicilio; in caso negativo, il giudice non può procedere in assenza senza la certezza della conoscenza, e l’avvocato dell’imputato può eccepire la nullità del giudizio e, dopo il giudicato, proporre rescissione, allegando la mancata conoscenza.
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