Oneri concessori, ratifica consiliare e rettifica del contributo entro prescrizione decennale (C.G.A.R.S. n. 80 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione può sempre rettificare l’importo del contributo di concessione, sia a favore che a sfavore del privato, quando sia stato erroneamente calcolato, richiedendo o rimborsando la differenza entro il termine di prescrizione decennale ordinario, che decorre dalla data di rilascio del permesso edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza. Il principio di onerosità della concessione edilizia consente l’adeguamento anche in presenza di una clausola di adeguamento contenuta nel titolo. La ratifica consiliare della delibera di Giunta, che recepisce la proposta dirigenziale di aggiornamento dei canoni concessori, convalida l’atto rendendolo legittimo ed efficace e ne determina l’immediata esecutività, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici. La ratifica non è quindi inefficace sulla quantificazione degli oneri, né la relativa pretesa è estinta per prescrizione in presenza di atti interruttivi e di pendenza del giudizio.

Il Fatto

La società appellante impugna la sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza di ingiunzione emessa dal dirigente del Settore urbanistica del Comune e avverso la concessione edilizia, limitatamente alla determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Con motivi aggiunti la società ha chiesto l’annullamento del ruolo e dell’atto di intimazione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, oltre all’accertamento negativo della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione.

La controversia riguarda la rideterminazione degli oneri concessori operata attraverso una delibera di Giunta comunale, successivamente ratificata dal Consiglio. Il Comune si è costituito eccependo in via preliminare la tardività e l’inammissibilità del ricorso di primo grado. La causa è connessa ad altro giudizio discusso nella stessa sede.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera le eccezioni preliminari dell’appellato, rinviando a quanto statuito nel giudizio connesso. Nel merito l’appello è infondato. Sul primo motivo il C.G.A.R.S. richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 12 del 2018: in virtù del principio di onerosità della concessione edilizia, l’Amministrazione può rettificare il contributo erroneamente calcolato, in aumento o in diminuzione, entro il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dal rilascio del permesso, senza decadenza.

Nella specie la proposta del dirigente, recepita dalla Giunta, ha applicato espressamente le percentuali minime di incidenza previste dall’art. 41 della l. reg. 71/78. La concessione edilizia prevedeva una clausola di adeguamento e la parte non contesta il calcolo in sé.

Quanto alla ratifica, il Collegio esclude che possa dubitarsi dell’intervenuta deliberazione consiliare. Con la deliberazione n. 94 del 31 ottobre 2006 il Consiglio comunale ha approvato la determina dirigenziale, allegata alla delibera di Giunta che proponeva l’aggiornamento dei canoni concessori. Approvando tali atti, il Consiglio ha convalidato il contenuto dell’atto rendendolo legittimo ed efficace e ha confermato l’immediata esecutività dell’aggiornamento.

Il secondo e il terzo motivo sono parimenti infondati, sia per il rinvio contenuto nella concessione ad eventuali adeguamenti, sia per i principi dell’Adunanza Plenaria. L’istituto della ratifica risponde al generale principio di conservazione degli atti giuridici e non può essere letto, come vorrebbe l’appellante, in senso restrittivo.

La prescrizione non è configurabile alla luce degli atti interruttivi e della pendenza del giudizio. L’appello è pertanto respinto e la sentenza confermata. La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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