Accesso agli atti e obbligo di esibizione della delibera di Giunta richiamata (TAR Lombardia n. 3528 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso documentale ai sensi dell’art. 116 del c.p.a., la comunicazione dell’amministrazione che si limiti a segnalare la pubblicazione di alcuni atti sul sito istituzionale, senza esibire la documentazione richiesta, non soddisfa integralmente la pretesa ostensiva e non esaurisce il contenzioso. Le dichiarazioni del difensore dell’ente, secondo cui nessun procedimento sarebbe stato avviato, non equivalgono alla prova dell’assenza dei documenti: una tale attestazione può provenire solo dal Segretario comunale o dal competente Responsabile di Servizio. Quando le indicazioni poste a base dell’agire amministrativo rinviino a un atto della Giunta, questo va esibito, poiché la Giunta manifesta le proprie determinazioni mediante deliberazioni formali ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 2000; in difetto, l’ente deve rilasciare una dichiarazione esplicita di inesistenza del provvedimento.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di un immobile residenziale confinante con una struttura sportiva comunale, aveva agito davanti al Tribunale civile per le immissioni sonore provenienti dall’impianto. Con ordinanza del 5.10.2020 il Tribunale aveva ingiunto al Comune di intervenire sull’impianto, accertando immissioni superiori alla normale tollerabilità e disponendo le misure di coercizione indiretta di cui all’art. 614 bis cod. proc. civ.. Il Comune non impugnava il provvedimento ma non vi dava esecuzione, nonostante la diffida.
Ricevuta una comunicazione comunale del 4.7.2024 con cui si chiedeva un appuntamento per verificare i titoli edilizi del suo immobile e il rispetto delle distanze degli alberi ai sensi dell’art. 892 cod. civ., la ricorrente presentava in data 12.7.2024 istanza di accesso agli atti del procedimento di vigilanza edilizia e a quelli necessari a dare esecuzione all’ordinanza del Tribunale. Sull’istanza si formava il silenzio rigetto ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. Contro il diniego tacito proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 del c.p.a.; il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il Comune ha in parte rilasciato gli atti richiesti. Con PEC del 14.8.2024 ha segnalato la possibilità di visionare sul sito istituzionale alcuni provvedimenti relativi agli interventi sull’impianto sportivo, tra cui le determinazioni dirigenziali n. 76 del 2024 e n. 254 del 2024 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 2024 recante gli indirizzi per l’affidamento della gestione della struttura. Per questa parte il Tribunale dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, del c.p.a.
Quanto alla verifica dello stato dei luoghi dell’immobile, un avvocato per conto del Comune aveva trasmesso in data 14.10.2024 una PEC sostenendo che nessun procedimento era stato avviato. Alla PEC era allegata una mail del 28.6.2024 con cui il Segretario Comunale avvisava il Responsabile del Settore Tecnico della possibilità di aprire un procedimento per contestazione di irregolarità edilizie a carico di uno dei confinanti, disponendo per gli altri proprietari un sopralluogo per il mancato rispetto delle distanze degli alberi.
Il punto decisivo è che in quella mail il Segretario dichiara espressamente di agire “in attuazione delle indicazioni della Giunta Comunale”. La Giunta, osserva il Tribunale, manifesta le proprie indicazioni mediante deliberazioni rituali, come previsto dall’art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 2000. Nulla il Comune adduce circa una deliberazione sul punto.
Il Collegio esclude che la dichiarazione del difensore possa supplire a tale carenza: essa proviene da un professionista che agisce per l’ente, mentre l’attestazione dell’assenza dei documenti può provenire solo dal Segretario comunale o dal competente Responsabile di Servizio, che ne assumono la responsabilità. Il ricorso è quindi accolto in parte, con condanna del Comune a esibire, entro trenta giorni dalla notificazione, il provvedimento della Giunta recante le indicazioni richiamate; se inesistente, il Segretario e il Responsabile di Servizio dovranno rilasciare esplicita dichiarazione in tal senso, trasmettendola alla ricorrente e depositandola in Segreteria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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