Doppia conforme assolutoria, ricorso del P.G. solo per i motivi tassativi (Cass. pen. Sez. IV n. 35291 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di doppia conforme assolutoria, il ricorso per cassazione del pubblico ministero è ammesso, per effetto dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., esclusivamente per i motivi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. Restano estranei al catalogo consentito il motivo di cui alla lett. d), relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva, e quello di cui alla lett. e), concernente la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova. La qualificazione formale attribuita dal ricorrente alla censura non è decisiva, dovendosi verificare il contenuto effettivo della doglianza: è inammissibile il motivo che, pur rubricato come violazione di legge, miri in concreto a ottenere una nuova lettura delle risultanze probatorie o a censurare la congruità della motivazione. Il limite non impedisce il controllo sulla corretta individuazione e interpretazione della regola giuridica, né sulla sussunzione del fatto già definitivamente accertato nella fattispecie normativa; preclude invece che la Corte di cassazione sia chiamata a ridefinire la premessa fattuale o a scegliere tra ricostruzioni tecniche contrapposte.
Il Fatto
Il procedimento traeva origine da un sinistro autostradale nel quale decedeva il passeggero di un’autovettura, che aveva urtato la parte posteriore di un autocarro in marcia sulla corsia lenta. All’imputato, conducente del mezzo pesante, era contestato il reato di omicidio stradale di cui all’art. 589-bis cod. pen., per avere concorso causalmente all’evento con una condotta di guida caratterizzata da velocità progressivamente ridotta e da un graduale accostamento verso la corsia di emergenza.
Il giudice dell’udienza preliminare assolveva l’imputato con la formula «perché il fatto non sussiste». La Corte di appello di Napoli, investita dell’impugnazione del pubblico ministero e delle parti civili, confermava integralmente l’assoluzione, attribuendo efficacia causale esclusiva alla prolungata distrazione del conducente dell’autovettura. Il Procuratore generale presso la Corte di appello proponeva quindi ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 572 cod. proc. pen., articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente definito il perimetro del proprio sindacato. Essendo la sentenza impugnata una conferma della pronuncia assolutoria di primo grado, trova applicazione l’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., che limita il ricorso del pubblico ministero ai soli motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. Restano perciò estranei al catalogo consentito il motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva e quello concernente il vizio di motivazione e il travisamento della prova.
La Corte ha ribadito che la qualificazione formale della censura non è decisiva. Occorre accertare il contenuto effettivo della doglianza, dovendosi dichiarare inammissibile il motivo che, pur rubricato come violazione di legge, miri a ottenere una nuova lettura delle risultanze probatorie. Il limite non impedisce il controllo sulla corretta interpretazione della regola giuridica e sulla sussunzione del fatto, già definitivamente delineato dai giudici di merito, nella fattispecie normativa. Preclude invece che la Corte sia chiamata a ridefinire la premessa fattuale o a stabilire quale elemento probatorio debba ricevere maggiore forza dimostrativa.
Su tale base il secondo motivo è stato giudicato immediatamente inammissibile, perché denunciava espressamente il vizio di motivazione e il travisamento della prova con riguardo alle consulenze tecniche, ai rilievi della Polizia stradale e ai dati del cronotachigrafo, invocando il motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen., non consentito. Il richiamo al principio del giudice peritus peritorum non mutava la sostanza della censura, che richiedeva di comparare nuovamente gli elaborati tecnici.
Anche il primo, il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha riconosciuto che l’assenza di un limite minimo di velocità non esaurisce la verifica richiesta dall’art. 141, comma 6, cod. strada, che impone un apprezzamento riferito alle condizioni effettive della strada, del traffico, della visibilità e del veicolo. La Corte territoriale non aveva però negato tale regola, applicandola invece al fatto accertato ed escludendo il pericolo concreto in ragione della prima corsia di marcia, del tratto rettilineo, della piena visibilità e della possibilità di avvistamento.
Quanto all’art. 176 cod. strada e al nesso causale, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata non aveva affermato la liceità generale della marcia sulla corsia di emergenza, né aveva erroneamente applicato la nozione di causalità. È principio pacifico che, nei reati colposi di evento, la condotta del terzo non esclude il nesso causale quando entrambe abbiano concorso all’evento, salvo che la condotta sopravvenuta presenti efficacia causale autonoma nei termini dell’art. 41, secondo comma, cod. pen. Il ricorrente non denunciava un criterio causale erroneo, ma contrapponeva un diverso assunto di fatto, la cui verifica esulava dai motivi consentiti. I quattro motivi, letti unitariamente, perseguivano un risultato non ammesso dall’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., e il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.