Sanzioni sostitutive in appello, consenso personalissimo fino a quindici giorni prima (Cass. pen. Sez. VI n. 35441 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sostituzione della pena detentiva con le sanzioni sostitutive, la richiesta di applicazione e il consenso alla sostituzione costituiscono atti distinti e soggetti a termini diversi. Ai sensi dell’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. z), d.lgs. n. 31/2024, la richiesta deve essere formulata, per effetto del principio devolutivo, con i motivi di appello o con i motivi nuovi, mentre il consenso può essere espresso, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, fino a quindici giorni prima dell’udienza; nei casi di udienza partecipata il consenso può essere manifestato sino alla data dell’udienza. Il consenso all’applicazione di una sanzione sostitutiva è atto personalissimo dell’imputato e non può essere prestato dal difensore privo di procura speciale, salvo che il difensore, presente l’imputato, si faccia latore del consenso come mero nuncius.

Il Fatto

Il ricorrente era stato ritenuto responsabile, in primo grado, dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali; la Corte di appello aveva confermato la condanna. Nel giudizio di appello la difesa aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità e/o con la detenzione domiciliare. La Corte territoriale aveva respinto l’istanza sull’assunto della inaffidabilità del condannato, desunta dal fatto che, pur avendo ottenuto una misura alternativa, non si era mai presentato all’UEPE. La difesa aveva replicato che tale condotta era giustificata da un incidente stradale e dalla conseguente impossibilità oggettiva di ottemperare alle prescrizioni del giudice, circostanza emergente dal carteggio in atti.

Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso accoglimento dell’istanza sostitutiva. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione affronta la questione del rapporto tra richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive e consenso dell’imputato nel giudizio di appello. Il quadro normativo di riferimento è quello dell’art. 598-bis cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. n. 31/2024, applicabile ratione temporis al caso esaminato.

La Corte sottolinea la distinzione tra il termine entro cui va presentata la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive e il termine entro cui può essere manifestato il consenso. In applicazione del principio devolutivo, la richiesta deve essere necessariamente formulata con i motivi di gravame e/o con i motivi nuovi, secondo il principio già affermato dalla Sez. 6, n. 9154 del 30.01.2025, in continuità con le Sezioni Unite n. 12872 del 19.01.2017.

Il consenso, invece, può essere manifestato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, fino a quindici giorni prima dell’udienza di appello. Questa scissione tra le due fasi consente di ritenere che la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive possa essere legittimamente formulata, nei motivi di appello o nei motivi nuovi, anche dal difensore privo di procura speciale. La lettura è confermata dal comma 4-bis del medesimo articolo, a tenore del quale, nei casi di udienza partecipata, il consenso alla sostituzione può essere espresso sino alla data dell’udienza.

Il consenso all’applicazione di una sanzione sostitutiva, in quanto atto personalissimo dell’imputato, non può essere prestato dal difensore, salvo che questi sia munito di procura speciale, ovvero salvo che il difensore, presente l’imputato, si faccia latore del consenso (Sez. 6, n. 300 del 22.10.2024). La situazione è analoga all’istanza di giudizio abbreviato formulata dal difensore privo di procura speciale, ritenuta legittima dalle Sezioni Unite n. 9977 del 31.01.2008, qualora l’imputato sia presente e nulla eccepisca, perché in tal caso il difensore agisce come mero nuncius della volontà dell’imputato.

Nel caso concreto, la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva era stata tempestivamente devoluta alla Corte di appello, essendo oggetto di specifica richiesta con l’atto di impugnazione. Tuttavia, il consenso, condizione necessaria alla sostituzione, non è stato acquisito: il processo si è svolto in absentia e il difensore non ha dedotto né allegato di essere munito di procura speciale. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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