Erede e accesso alla documentazione bancaria del de cuius: tracciabilità dell’operazione dispositiva (ABF Collegio di Palermo n. 459 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso alla documentazione bancaria riconosciuto dall’art. 119 T.U.B. spetta anche a colui che succede al cliente a qualunque titolo e comprende la documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Ove il prelievo di contante sia stato seguito da un atto dispositivo realizzato tramite l’intermediazione bancaria, tale atto rientra pienamente nei rapporti intrattenuti dal de cuius e l’erede ha diritto di ottenerne la documentazione. L’art. 49 d.lgs. n. 231/2007, nel vietare i trasferimenti di contante oltre soglia, non ha sola valenza pubblicistica di contrasto al riciclaggio, ma esibisce anche una portata privatistica, assicurando al titolare del rapporto e ai suoi eredi la piena trasparenza e la ricostruibilità dei trasferimenti di importo medio-alto. La mancata contestazione specifica dell’intermediario vale conferma implicita della prospettazione attorea.
Il Fatto
La ricorrente, erede testamentaria insieme al fratello della de cuius, aveva chiesto all’intermediario, ai sensi dell’art. 7 e 9 del Codice della Privacy e dell’art. 119 T.U.B., informazioni sui rapporti intrattenuti dalla defunta, con saldo attivo alla data del decesso e movimenti dare/avere. Ottenuto un riscontro parziale, chiedeva precisazioni su un movimento in uscita di € 90.000,00 del 14/08/2019 relativo a un libretto di risparmio, il cui numero di carta era stato oscurato con asterischi.
La richiesta di indicare il beneficiario dell’atto dispositivo e di ottenerne copia non veniva accolta. La ricorrente intendeva impugnare il testamento olografo lesivo dei suoi diritti di legittimario ex art. 537 c.c. e doveva ricostruire esattamente il patrimonio relitto, verificando se l’operazione costituisse donazione nulla per difetto di forma ex art. 782 c.c. o dovesse essere imputata alla quota del coerede.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla prospettazione della ricorrente secondo cui il prelievo non sarebbe consistito in una materiale consegna di contante allo sportello, ma in una mera operazione contabile completatasi in un collegato accredito a favore di un terzo. Rileva che l’intermediario non ha formulato alcuna contestazione specifica in sede di controdeduzioni, confermando così implicitamente tale ricostruzione.
Il Collegio richiama quindi l’art. 119 T.U.B., che attribuisce al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione inerente alle singole operazioni degli ultimi dieci anni. Cita Cass., Sez. I, n. 11554/2017, secondo cui tali diritti costituiscono uno dei più importanti strumenti di tutela della normativa di trasparenza.
Da qui la conseguenza: se dopo il prelievo del 14/08/2019 vi è stata una consegna figurativa di denaro mediante operazione contabile, seguita da un atto dispositivo compiuto con l’intermediazione della banca, la ricorrente ha diritto di ottenere la documentazione relativa a tale atto, perché pienamente rientrante nei rapporti bancari intrattenuti dalla de cuius con l’intermediario.
A sostegno, il Collegio richiama l’art. 49 d.lgs. n. 231/2007: il limite all’uso del contante impone che ogni pagamento oltre soglia avvenga tramite banche o altri intermediari, con disposizione accettata per iscritto. Tale regola non ha solo funzione di contrasto al riciclaggio, ma anche portata privatistica, garantendo al titolare del rapporto e ai suoi eredi trasparenza sull’andamento del rapporto e possibilità di ricostruire i trasferimenti di importo medio-alto.
Il ricorso è pertanto accolto in parte: il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla consegna di tutta la documentazione disponibile in riferimento all’operazione contestata, nei termini di cui in motivazione, e dispone la corresponsione alla Banca d’Italia della somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 537 c.c. – Riserva a favore dei figli
- Art. 782 c.c. – Forma della donazione
- Art. 119 TUB – Comunicazioni periodiche alla clientela