Errore revocatorio per ricorso depositato in fascicolo errato per disguido di cancelleria (Cass. civ. Sez. V n. 5611 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., tra gli atti e i documenti della causa dai quali l’errore deve risultare rientrano, in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa, gli atti ritualmente depositati dalla parte interessata, ancorché, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte, siano stati inseriti in un diverso fascicolo d’ufficio. Ne consegue che è affetta da errore revocatorio la pronuncia che abbia dichiarato improcedibile il ricorso non presente in atti, allorché risulti che lo stesso era stato regolarmente depositato ma, a causa di detto disguido, introdotto in un fascicolo non pertinente. La qualificazione di atto di causa dipende non dal materiale inserimento nel fascicolo, attività di esclusiva competenza del cancelliere, ma dall’espletamento, da parte del ricorrente, di quanto necessario perché esso pervenga alla cognizione del giudice mediante rituale produzione.
Il Fatto
I contribuenti propongono ricorso per revocazione avverso l’ordinanza con cui la Suprema Corte aveva dichiarato improcedibile il loro precedente ricorso per cassazione, per mancato deposito nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ.. La vicenda origina da avvisi di accertamento i.c.i. per gli anni dal 2009 al 2013, fondati su una rendita catastale non preventivamente notificata. Il ricorso era stato rigettato in primo grado e accolto in appello solo quanto a interessi e sanzioni, con conferma della debenza del tributo.
Avverso la sentenza di appello i contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione, dichiarato poi improcedibile con l’ordinanza impugnata in revocazione. Essi deducono che il ricorso era stato depositato tempestivamente, ma inserito erroneamente in altro fascicolo. Il Comune, pur confermando la circostanza attestata dall’Archivio centrale della Corte, contesta che essa integri un errore revocatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie la revocazione richiamando il più recente orientamento espresso da Cass., Sez. 5, n. 29634 del 2019, che ha superato l’opposto indirizzo di Cass., Sez. 1, n. 27508 del 2017. Secondo il principio accolto, la nozione di atto di causa non dipende dal fisico inserimento nel fascicolo, attività di esclusiva competenza del cancelliere ex art. 36 disp. att. cod. proc. civ., ma dall’attività della parte che abbia ritualmente prodotto l’atto.
La parte, osserva la Corte, non può che confidare nel fatto che la propria attività processuale, ove dispiegata nel rispetto dei canoni normativi, produca gli effetti che devono derivarne. La tempestiva produzione in cancelleria implica quindi che il ricorrente possa legittimamente attendersi che il giudice ne tenga conto. Di qui l’accoglimento della revocazione.
Nella fase rescissoria il Collegio esamina i motivi dell’originario ricorso. Il secondo motivo, sulla nullità della sentenza per illogicità della motivazione, è rigettato: la carenza denunciabile come error in procedendo deve tradursi in una lacuna o contraddizione tale da impedire la comprensione dei presupposti di fatto, mentre dal provvedimento emergono chiaramente le circostanze poste a base della decisione.
Il terzo motivo, sulla carenza di motivazione dell’avviso in ordine all’esenzione richiesta, è dichiarato inammissibile. La sentenza di appello si fonda su due distinte e autonome rationes decidendi, ciascuna sufficiente a sorreggerla, e il ricorrente ha impugnato solo il profilo dell’onere motivazionale del Comune, senza confrontarsi con la qualificazione della doglianza come nuova. Sul punto la Corte richiama Cass., Sez. 1, n. 17182 del 2020.
Anche il primo motivo, sull’applicabilità della rendita variata, è respinto. In tema di i.c.i., la rettifica della rendita catastale opera dal momento della richiesta del contribuente di attribuzione attraverso la procedura DOCFA, per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall’epoca di notificazione del provvedimento definitivo (Cass., Sez. 5, n. 26347 del 2021). L’accertamento di fatto sulla denuncia di variazione non è rivedibile in sede di legittimità, in assenza di specifica impugnazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.