Piano delle coste non definitivo: ricorso inammissibile per difetto di interesse (TAR Puglia n. 1277 del 23.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ. per il tramite del rinvio di cui all’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., deve essere personale, attuale e concreto. Il Piano Comunale delle Coste adottato dal Comune non è impugnabile finché il procedimento di approvazione previsto dall’art. 4, comma 5, l.r. Puglia n. 17/2015 non si è perfezionato con la verifica di coerenza della Giunta regionale. Gli atti adottati in assenza del preventivo assenso regionale non hanno valore definitivo né efficacia pianificatoria e non ledono in via attuale la posizione del concessionario demaniale. Il ricorso proposto prima del perfezionamento è pertanto inammissibile per difetto di interesse.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima nel territorio del Comune di Ugento. Ha impugnato la deliberazione consiliare con cui l’amministrazione ha adottato il Piano Comunale delle Coste, insieme agli elaborati progettuali e alla D.G.R. n. 106 del 19.02.2024, deducendo l’indeterminatezza delle scelte pianificatorie, l’errata rappresentazione dei lotti concedibili e l’inadeguata verifica dello stato del litorale.

Il giudizio è stato introdotto nelle forme del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e poi trasposto innanzi al TAR con atto notificato il 20 febbraio 2025. Il Comune e la Regione Puglia si sono costituiti, eccependo in via preliminare l’inammissibilità per carenza di interesse, non essendosi ancora concluso il procedimento di approvazione del Piano. La ricorrente ha chiesto il rinvio della discussione per attendere l’esito del procedimento di adeguamento alle prescrizioni regionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio, rilevando che l’eventuale modifica del Piano non incide sulla decisione: il giudizio ha ad oggetto esclusivamente gli atti sinora elaborati, mentre i nuovi provvedimenti andrebbero impugnati con motivi aggiunti o autonoma impugnazione.

Passando al merito delle eccezioni, il TAR richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’interesse ad agire esige la necessità di un’effettiva utilità dall’accoglimento, con i corollari della personalità, dell’attualità e della concretezza della lesione (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 7325 del 15 settembre 2025). Nel caso concreto tale condizione non sussiste.

Il giudice ricostruisce il procedimento dell’art. 4, comma 5, l.r. n. 17/2015: il Piano adottato dal Comune deve essere sottoposto all’esame della Giunta regionale per la verifica di coerenza con il Piano Regionale delle Coste, e solo all’esito favorevole di tale controllo il Consiglio comunale può approvarlo in via definitiva. La Regione, con la D.G.R. n. 106 del 19.02.2024, non ha concluso per la piena compatibilità del Piano, ma ha subordinato il proprio assenso all’adozione di otto prescrizioni sostanziali, enucleate nel verbale del 31 gennaio 2024, rimaste inattuate, come conferma la diffida regionale del 25 febbraio 2026.

Da qui il mancato perfezionamento del procedimento: la successiva delibera consiliare n. 33 del 2024 non è supportata dal preventivo assenso regionale e non integra la fattispecie legale che determina l’entrata in vigore del Piano. Il testo non risulta nemmeno inserito nel sistema “webgis” del demanio regionale. Peraltro, l’adeguamento richiede un’ulteriore attività istruttoria e un nuovo testo da sottoporre alla verifica regionale.

Il TAR conclude per l’insussistenza di un interesse attuale all’annullamento e dichiara il ricorso inammissibile, trattandosi di atti non definitivi e privi di incidenza immediata sulla concessione in essere, che la ricorrente continua a esercitare alle precedenti condizioni. Resta salva la facoltà di impugnare i futuri atti di approvazione e di riproporre le censure ove assumano portata lesiva. Spese compensate per la peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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