Ammissibilità del ricorso e valore della testimonianza della vittima (Cass. pen. Sez. 3 n. 5042 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di doppia conforme, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità è solo quello che discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede, o dalla loro manifesta travisazione in entrambi i gradi di giudizio. La deposizione della persona offesa nei reati sessuali si configura come prova piena, legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, ma la sua credibilità deve essere vagliata dal giudice in modo più penetrante rispetto a qualsiasi testimone. La valutazione di tale credibilità è questione di fatto, non sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni o ricorso a mere congetture. Il riconoscimento fotografico informale, reiterato in dibattimento, è utilizzabile in virtù del principio di non tassatività dei mezzi di prova; il divieto di testimonianza indiretta ex art. 62 cod. proc. pen. non opera per dichiarazioni rese dall’indagato a soggetti diversi dall’autorità giudiziaria, dalla polizia giudiziaria o dal difensore.
Il Fatto
Il Tribunale di Udine aveva condannato l’imputato alla pena di due anni e due mesi di reclusione per violazione di domicilio aggravata e per violenza sessuale, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen. La Corte di appello di Trieste aveva confermato la pronuncia, dando luogo a una sentenza di c.d. doppia conforme.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando otto motivi: i primi sei concernenti l’attendibilità della persona offesa e dei testimoni, l’identificazione dell’imputato e il riconoscimento fotografico; il settimo relativo alla procedibilità a querela del reato di cui all’art. 614, comma 4, cod. pen.; l’ultimo in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affrontato i primi sei motivi congiuntamente, giudicandoli manifestamente infondati. Ha premesso che, nel caso di doppia conforme, le motivazioni dei giudici di merito convergono in un unico apparato motivazionale integrato. Ha quindi richiamato il principio secondo cui la testimonianza della persona offesa nei reati sessuali è prova piena, ma richiede un vaglio particolarmente rigoroso circa la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca. La doglianza difensiva, volta a offrire una lettura alternativa delle risultanze, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, il cui controllo concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non tra prova e decisione.
Quanto al riconoscimento fotografico, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 213 cod. proc. pen., valorizzando l’atto di individuazione, poiché i giudici di merito avevano dato conto dell’attendibilità del riconoscimento e delle cautele adottate. Ha precisato che la valenza dimostrativa non sta nell’atto in sé, ma nella testimonianza che rende conto dell’operazione ricognitiva, reiterata nel corso dell’esame dibattimentale.
In ordine alle dichiarazioni autoincriminanti rese nel corso di una telefonata con un vicino di casa, la Corte ha chiarito che il divieto di testimonianza dell’art. 62 cod. proc. pen. opera solo per le dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria o al difensore, non per quelle rese a soggetti privati. Le scuse pronunciate dall’imputato nel corso della conversazione sono state ritenute logicamente valorizzabili come conferma dell’ipotesi accusatoria.
Sul settimo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza circa la mancanza di querela per la violazione di domicilio. Ha ricordato che l’art. 366 cod. proc. pen. non ha innovato il contenuto della querela, che è condizione di procedibilità con funzione di consentire l’individuazione del fatto-reato. La descrizione dei fatti contenuta nella querela per violenza sessuale era sufficiente a ricomprendere anche l’ingresso forzato nell’abitazione, che i giudici di merito avevano accertato essere avvenuto con violenza funzionale a guadagnarsi l’accesso alla casa e non esclusivamente alla commissione del reato sessuale.
Quanto all’ottavo motivo, la Corte ha escluso vizi di motivazione nella mancata concessione delle attenuanti generiche, rilevando che i giudici di merito avevano motivato sulla base della gravità della condotta e della mancata emersione di elementi positivi. Ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
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Nota della Redazione
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