Esigenze cautelari desunte dal narcotraffico professionale a fronte di indagato incensurato (Cass. pen. Sez. VI n. 33714 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il pericolo di recidiva specifica può essere desunto da indici sintomatici concreti e non meramente ipotetici, quali l’ingente quantità di stupefacente trasportata, le modalità organizzate della trasferta con più soggetti e la posizione di chi, pur incensurato, sia stato preposto alla guida del mezzo. La condotta organizzata e l’inserimento in un contesto dedito professionalmente al narcotraffico giustificano la prevedibilità di reiterazione, nonostante la incensuratezza e la recentissima datazione del fatto. La censura che si limiti a contestare la valutazione degli indizi già ammessi dall’interrogato è generica e si astrae dalla motivazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, contestando il concorso nel trasporto e nella detenzione di centoquindici chili di hashish. Secondo l’imputazione cautelare, il prevenuto aveva occultato il carico su un autocarro di cui era alla guida.
Il Tribunale di Palermo aveva rigettato l’istanza di riesame. Avverso tale ordinanza il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e 59, secondo comma, cod. pen. e, sul versante delle esigenze cautelari, la violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua articolazione. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la censura si astraeva dalla motivazione del provvedimento impugnato, il quale aveva dato atto che il ricorrente, in sede di interrogatorio, aveva ammesso i fatti dichiarando che lo stupefacente era di sua esclusiva proprietà.
Ne consegue che le doglianze sulla gravità indiziaria e sull’entità del sequestrato risultano fuori fuoco e generiche: la difesa contestava la valenza di dati che lo stesso indagato aveva contribuito a confermare con le proprie dichiarazioni.
Parimenti aspecifiche sono state ritenute le critiche sulle esigenze cautelari. Il Tribunale aveva tratto dalle circostanze concrete del fatto gli indici del pericolo di recidiva: il trasporto di una rilevante quantità di stupefacente e le dettagliate modalità di organizzazione della trasferta con altri correi, tra cui la scelta di porre proprio il ricorrente, incensurato, alla guida del mezzo.
Da tali dati il giudice di merito aveva desunto, in modo non illogico, la concretezza e attualità del pericolo di recidiva specifica: il ricorrente presentava una personalità particolarmente spregiudicata ed era ritenuto inserito in un contesto criminale dedito professionalmente al narcotraffico. Ciò rendeva prevedibile che i fatti, di recentissima datazione, non fossero episodici.
Tali elementi giustificavano anche il ricorso alla misura carceraria, non risultando idonea la misura domiciliare con presidio elettronico. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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