Giudicato cautelare e doppia presunzione per il reato associativo ex art. 74 (Cass. pen. Sez. VI n. 33715 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze in materia cautelare, una volta esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale sulle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte: la stessa questione di fatto o di diritto non può essere riproposta, neppure con argomenti diversi. La rivisitazione della pericolosità esige pertanto l’allegazione, con l’istanza de liberta, di fatti nuovi rispetto a quelli già decisi. Per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 operano la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e la clausola di esclusione dell’art. 299, comma 2, cod. proc. pen., che ne consente l’applicazione anche quando sia richiesta la sostituzione della misura. I caratteri di attualità e concretezza del pericolo permangono, salvo prova contraria non desumibile dal solo decorso del tempo.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere dal luglio 2020 per fatti risalenti al 2015, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, era stato condannato in primo e in secondo grado alla pena di anni quattordici, mesi uno e giorni dieci di reclusione. La difesa aveva chiesto la sostituzione della misura con quella domiciliare, assistita da presidio elettronico, da eseguire in un domicilio in Piemonte.

La Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza del 20 novembre 2024, aveva respinto l’istanza; il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 27 marzo 2025, aveva rigettato l’appello cautelare, rilevando che nessun elemento di novità era stato allegato rispetto al giudicato cautelare e che la distanza dai luoghi dei fatti e la disarticolazione del sodalizio non valevano a elidere il pericolo di recidiva. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e dei principi di attualità, adeguatezza e proporzionalità della misura, e depositando poi motivi nuovi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato che il ricorso non considera: sulla sussistenza del pericolo attuale e concreto di recidiva e sulla scelta della misura si era formato il giudicato cautelare. Le ordinanze cautelari, quando sono esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, sicché la stessa questione non può essere riproposta neppure con argomenti diversi, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 14535 del 19.12.2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908.

Il Tribunale ha quindi correttamente preteso l’allegazione, con l’istanza de liberta, di fatti nuovi rispetto alle questioni già dedotte e decise, anche solo implicitamente, nei precedenti incidenti cautelari. Tali fatti nuovi, come dimostra il tenore stesso del ricorso, non sono stati esposti: l’istanza era volta in larga parte alla mera rivalutazione dei parametri che avevano condotto all’applicazione della custodia e, per il resto, a introdurre elementi non incidenti sulla mitigazione delle esigenze cautelari.

La Corte richiama poi la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operante per il reato associativo in contestazione, e la clausola di esclusione dell’art. 299, comma 2, cod. proc. pen., che ne consente l’applicazione anche quando sia richiesta la sostituzione della misura. Ne deriva che i caratteri di attualità e concretezza del pericolo devono ritenersi perduranti, salvo prova contraria non desumibile dal solo decorso del tempo, come affermato da Sez. 3, n. 46241 del 20.09.2022, V., Rv. 283835. L’unico tempo rilevante, purché accompagnato da ulteriori elementi di valutazione, è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura, quale fatto sopravvenuto da cui desumere l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari, secondo Sez. 2, n. 47120 del 04.11.2021, Attento, Rv. 282590.

Quanto ai profili concreti, la Corte esclude che il Tribunale abbia omesso di valutare gli elementi prospettati come nuovi. La scelta di un domicilio in Piemonte, lontano dai luoghi dei fatti, non è censurabile in sede di legittimità, perché recessiva rispetto alla negativa valutazione, già espressa in un precedente incidente cautelare, sull’idoneità della misura domiciliare a tutelare il pericolo di recidiva specifica. La Corte richiama poi l’orientamento secondo cui la prognosi di pericolosità in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 non si rapporta solo all’operatività dell’associazione o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati espressione della medesima professionalità e del medesimo inserimento nei circuiti criminali: la mera rescissione del vincolo non è quindi idonea a superare la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari, come affermato da Sez. 3, n. 16357 del 12.01.2021, Pmt, Rv. 281293. Il ricorso, inoltre, è generico là dove non chiarisce quali fatti siano stati allegati e non valutati.

Non riscontrandosi alcuna violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, disponendo le comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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