Fiscalizzazione dell’abuso possibile solo se il vizio procedurale non è rimovibile (TAR Lombardia n. 833 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 d.P.R. n. 380/2001 presuppone che non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino. L’amministrazione non può limitarsi a constatare l’avvenuto annullamento giurisdizionale del titolo, ma deve verificare in concreto se il vizio che lo ha inficiato sia meramente formale e, come tale, emendabile. Ove il vizio consista nell’adozione di una procedura semplificata in luogo di quella ordinaria, il Comune deve procedere, anche d’ufficio, all’approvazione ora per allora della variante con la procedura corretta, con effetto di convalida e reviviscenza del permesso di costruire. La fiscalizzazione opera dunque come strumento eccezionale di tutela dell’affidamento del privato, non come sanzione automatica conseguente all’annullamento del titolo.
Il Fatto
Un intervento di recupero edilizio in zona A, comprensivo di demolizione e ricostruzione con ampliamento e di recupero abitativo di un sottotetto, veniva realizzato in forza di un piano di recupero e del relativo permesso di costruire in variante. Il piano veniva annullato dal TAR per avere utilizzato la procedura semplificata di variante allo strumento urbanistico in presenza di un aumento volumetrico.
Divenuta definitiva la sentenza di annullamento, il Comune avviava il procedimento di fiscalizzazione e irrogava al proprietario di una delle unità immobiliari, in solido con la società fallita, una sanzione pecuniaria di importo rilevante, determinata su perizia dell’Agenzia delle Entrate. Nelle more del giudizio il Comune annullava in autotutela anche il permesso di costruire. Il proprietario impugnava entrambi i provvedimenti, chiedendo altresì il risarcimento del danno derivante dalla risoluzione del contratto di locazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i ricorsi e affronta anzitutto l’autotutela. L’annullamento giurisdizionale del piano di recupero ha determinato ipso iure, per caducazione automatica, il venir meno del permesso di costruire in variante, atto meramente consequenziale che nel piano trovava il proprio imprescindibile presupposto. Le condizioni e prescrizioni imposte in fase realizzativa non valgono a dimostrare una discontinuità procedimentale. Il ricorso avverso la determinazione di autotutela è pertanto inammissibile per carenza di interesse, non potendo un eventuale accoglimento arrecare alcuna utilità.
Quanto alla fiscalizzazione, il Collegio richiama il dato normativo: l’art. 38 d.P.R. n. 380/2001 consente la sanzione solo quando non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative. Sul punto richiama l’Adunanza plenaria n. 17 del 2020, secondo cui la misura si applica unicamente a fronte di vizi di forma e procedura non rimovibili, e la Sez. VI n. 8869 del 2023, che esclude ogni lettura della norma come forma di condono amministrativo.
Nel caso concreto il vizio era meramente formale: sotto il profilo sostanziale il consiglio comunale aveva già valutato favorevolmente la compatibilità dell’aumento volumetrico contenuto nel limite del 10%; sotto il profilo formale avrebbe dovuto approvare la variante con procedura ordinaria anziché semplificata. L’amministrazione doveva quindi attivare la convalida, che opera con effetti retroattivi e rende legittimi i titoli sin dall’origine. Irrilevante l’abrogazione della legge regionale del 1997, poiché non si tratta di riapprovare il piano con procedura semplificata, ma di procedere ora per allora con quella ordinaria, tuttora possibile e doverosa, e ciò d’ufficio.
Il ricorso avverso la fiscalizzazione è dunque accolto, con assorbimento delle ulteriori censure e annullamento del provvedimento nei sensi indicati. Se il Comune confermerà le valutazioni già espresse e approverà la variante con procedura ordinaria, conseguirà la convalida dei titoli e la reviviscenza del permesso di costruire, con archiviazione del procedimento sanzionatorio.
La domanda risarcitoria è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in parte infondata: il danno da risoluzione del contratto di locazione deriva dall’avere realizzato l’abuso e dall’avere locato l’immobile, ed è imputabile esclusivamente al ricorrente. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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