La SGR è soggetto passivo IMU sugli immobili del fondo comune (Cass. civ. Sez. 5 n. 17931 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il fondo comune di investimento è privo di autonoma soggettività giuridica, costituendo un patrimonio separato facente capo alla società di gestione del risparmio, che ne è titolare formale. La SGR è pertanto soggetto passivo dell’IMU relativamente agli immobili inclusi nel patrimonio del fondo, in quanto intestataria catastale dei beni, a nulla rilevando l’autonomia patrimoniale del fondo o la sua capacità di esprimere la capacità contributiva. L’obbligazione tributaria si radica in capo alla SGR per il fatto stesso dell’iscrizione in catasto, in ragione della natura patrimoniale dell’imposta e della diversità dei suoi presupposti rispetto all’IVA. La sostituzione nella gestione del fondo o la sua liquidazione successiva alla maturazione della pretesa fiscale non escludono la responsabilità della società.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte di una società di gestione del risparmio, dell’avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2015, emesso dal Comune di Milano in relazione ad immobili ricompresi nel patrimonio di un fondo comune di investimento immobiliare chiuso, dalla stessa gestito sino al subentro di altra società. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società, escludendone la responsabilità per il pagamento del tributo. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, invece, accogliendo l’appello del Comune, aveva ritenuto la società obbligata in proprio, affermando che il fondo comune non costituisce un autonomo soggetto di diritto. Avverso tale sentenza la società di gestione proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso le istanze preliminari della ricorrente, negando la riunione con altri giudizi pendenti tra le stesse parti e la trattazione in pubblica udienza, trattandosi di questioni già affrontate sulla scorta di un consolidato orientamento di legittimità, confermato da pronunce successive.
Con un unico motivo di ricorso, la società di gestione deduceva la violazione dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, dell’art. 36 TUF e dell’art. 53 Cost., sostenendo che l’attività di amministrazione dei beni del fondo non radicasse in capo ad essa la titolarità dell’obbligazione tributaria, essendo mera titolare formale degli immobili, mentre i proprietari sostanziali sarebbero i quotisti ovvero il fondo stesso, quale centro di imputazione di posizioni giuridiche.
La Corte ha ribadito il principio, consolidato a partire dalla pronuncia n. 16605/2010, della carenza di soggettività giuridica del fondo comune di investimento, definito dall’art. 1, comma 1, lett. j), TUF come patrimonio autonomo suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore. La struttura del fondo, disciplinata dall’art. 36 TUF, realizza una segregazione patrimoniale funzionale alla tutela degli investitori, ma il patrimonio, in mancanza di un titolare, deve essere ricondotto al soggetto dal quale promana, ossia la società di gestione. A differenza di altri enti privi di personalità giuridica riconosciuti come centri di imputazione, il fondo è privo di un potere di significativa autodeterminazione e di una struttura organizzativa minima di rilevanza esterna.
Quanto alla titolarità dei beni, la Corte ha evidenziato che l’intestazione catastale degli immobili in capo alla SGR costituisce presupposto di per sé sufficiente ai fini della soggettività passiva tributaria, vertendosi in materia di imposta patrimoniale, per la quale rileva il possesso. Ha quindi escluso che la pronuncia n. 16285/2024, relativa alla mancata responsabilità della SGR per IVA in caso di estinzione del fondo, possa estendersi all’IMU, stante la diversità dei presupposti impositivi. Ha infine ritenuto che l’eventuale incapienza del patrimonio del fondo non sia opponibile all’Amministrazione finanziaria, ferma restando la possibilità di rivalsa della società sul patrimonio gestito.
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Nota della Redazione
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