Danno previdenziale non azionabile prima del pensionamento (Cons. Stato n. 8468 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione previdenziale sorge solo quando si verificano congiuntamente l’inadempienza contributiva e la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, cioè al raggiungimento dell’età pensionabile. Prima di tale momento il pregiudizio non è attuale e non è risarcibile, né è configurabile una pronuncia di accertamento dell’omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso. Ne consegue che, nel giudizio di ottemperanza, non può convertirsi in obbligazione risarcitoria, ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., un obbligo di regolarizzazione contributiva la cui esecuzione in forma specifica risulti impossibile per indeterminatezza del parametro. Resta fermo il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, per cui le prestazioni spettano al lavoratore anche se i contributi non sono stati versati, salvo leggi speciali.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente tecnico risultato idoneo in una procedura concorsuale bandita nel 2000, ottiene in sede giurisdizionale il riconoscimento dell’illegittimità della prima graduatoria e la collocazione al secondo posto. Il TAR Sardegna accoglie la domanda risarcitoria per ritardata assunzione e ordina all’amministrazione il pagamento di una somma a titolo equitativo, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.
Il Comune appellante ottiene però, con una sentenza del 2021, la riforma della decisione: il giudice d’appello esclude il danno-conseguenza, avendo il ricorrente conseguito redditi superiori a quelli che avrebbe ottenuto con la tempestiva assunzione, ma fa salvo l’obbligo dell’ente di procedere, nei modi di legge e verso l’ente di previdenza, all’adeguamento della più favorevole posizione contributiva per il periodo 2001-2014. Il ricorrente propone allora ricorso per ottemperanza di quella statuizione, lamentando l’inerzia dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità e ritiene non necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente previdenziale: il ricorrente agisce verso il datore di lavoro per l’inadempimento dell’obbligo contributivo, non per ottenere la condanna specifica al versamento dei contributi. La questione, del resto, atteneva alla fase di cognizione e non a quella dell’ottemperanza.
Nel merito, la Corte affronta il nodo dell’adeguamento della posizione contributiva. L’ente previdenziale, nella propria relazione, ha chiarito che la scelta tra le due modalità di calcolo — aliquota parametrata al reddito della gestione separata ovvero retribuzione imponibile con le aliquote della gestione dei dipendenti pubblici — sarebbe arbitraria e parziale. Il confronto potrà quindi effettuarsi solo sul differenziale pensionistico, determinabile al momento della quiescenza, una volta operato il cumulo dei periodi contributivi e tenuto conto dell’art. 2115, comma 3, cod. civ., che sancisce la nullità dei patti diretti a eludere gli obblighi previdenziali.
La non determinabilità attuale della posizione più favorevole, e a monte dell’esistenza stessa di un pregiudizio, preclude di ipotizzare la conversione ex lege in obbligazione risarcitoria dell’obbligo nascente dal giudicato, ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., di cui risulti impossibile l’esecuzione in forma specifica.
La Corte richiama poi l’automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116, comma 1, cod. civ., confermato da Cass., sez. lav., n. 21476 del 2024: le prestazioni spettano anche in caso di contributi non versati, salvo leggi speciali. In caso di omissione contributiva che crei pregiudizio, il lavoratore può agire ex art. 2116, comma 2, cod. civ. per il danno previdenziale, che si determina al raggiungimento dell’età pensionabile. Il diritto al risarcimento sorge con il duplice presupposto dell’inadempienza e della perdita della prestazione, e solo da allora decorre la prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., come affermato da Cass., sez. lav., n. 35162 del 2023. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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