Furto di energia elettrica aggravato e procedibilità d’ufficio (Cass. pen. Sez. V n. 30524 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il furto aggravato commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità è punibile a querela ovvero d’ufficio? La questione si risolve nel senso della procedibilità d’ufficio. A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, il delitto di furto aggravato o pluriaggravato ex art. 625 cod. pen. è divenuto procedibile a querela, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., ipotesi in cui permane la procedibilità d’ufficio. La contestazione dell’aggravante, formale e in fatto, esonera la persona offesa dall’onere della querela. Quanto all’accertamento della responsabilità, la mera intestazione dell’utenza elettrica non è di per sé sufficiente, ma unita a plurimi elementi indiziari, valutati complessivamente, fonda il giudizio di colpevolezza.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un accertamento del gestore del servizio elettrico, che aveva rilevato anomalie nei consumi registrati presso un’utenza. Il sopralluogo consentiva di rinvenire segni di effrazione e un magnete sul contatore. La titolare dell’utenza veniva accusata di essersi impossessata di energia elettrica dal gennaio 2012 al gennaio 2017, mediante l’uso di strumenti fraudolenti che alteravano la registrazione dei consumi, con fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio.
Il Tribunale di Termini Imerese l’aveva ritenuta responsabile del reato di furto aggravato. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 22 novembre 2024, confermava la condanna. L’imputata proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando censure sulla notifica del decreto di citazione, sull’attribuzione della condotta, sull’aggravante contestata e sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo sulla nullità della notifica del decreto di citazione in appello. La censura è manifestamente infondata. Al di là della domiciliazione elettiva dell’imputata presso il difensore, risulta assorbente il rilievo che alla prima udienza del giudizio di appello la ricorrente era presente, come emergente dagli atti, cui la Corte ha avuto accesso in ragione della natura processuale della doglianza. Nessuna nullità, dunque, si è verificata.
Segue la questione centrale: il motivo nuovo, dedotto con memoria, attinente alla procedibilità del reato. Benché inedito, il motivo è ammissibile perché la procedibilità è rilevabile d’ufficio. La Corte osserva che nel capo di imputazione era contestato il furto di energia elettrica mediante magnete che provocava un abbattimento dei consumi registrati, con aggravante ex art. 625, n. 2, cod. pen. e, in particolare, ex art. 625, n. 7, cod. pen., per essere il furto commesso su bene destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità.
L’esplicita contestazione, formale e in fatto, di tale ultima aggravante rende il reato procedibile d’ufficio. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, il furto aggravato o pluriaggravato è divenuto procedibile a querela, tranne che nei casi tassativamente indicati dalla legge, tra cui quello in cui ricorre taluna delle circostanze di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede. La procedibilità d’ufficio opera quando il fatto è commesso, tra l’altro, su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, come appunto contestato.
Nel merito il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La titolarità dell’utenza non è l’unico elemento: la lavanderia servita risultava riferibile all’imputata, la persona presente al sopralluogo si era qualificata come sua dipendente e l’immobile utilizzato era quello della ricorrente. Quanto alla manomissione del contatore, la ricorrente non si è confrontata con le argomentazioni dei giudici di merito, che avevano valorizzato il rinvenimento del magnete, tale da abbattere la registrazione dei consumi del 92,65%. La consulenza di parte è stata ritenuta inattendibile perché sottostimava i consumi propri di una lavanderia professionale. La condotta è stata quindi logicamente riferita all’imputata. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è infine dichiarato manifestamente infondato, rientrando la graduazione della pena nella discrezionalità del giudice di merito ex artt. 132 e 133 cod. pen.
Nota della Redazione
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