Guida senza patente: la recidiva nel biennio è prova della definitività dell’illecito (Cass. pen. Sez. IV n. 36926 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di motivi di ricorso per cassazione, il travisamento della prova e la mancata valutazione di una prova esistente agli atti configurano violazione di legge processuale, non vizio di motivazione, poiché la prova risulta diversa da quella acquisita; la rilevanza dipende dall’efficacia dimostrativa spiegata sul ragionamento del giudice. Il reato di guida senza patente aggravato dalla recidiva nel biennio non è stato depenalizzato dall’art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016, costituendo fattispecie autonoma di cui la recidiva è elemento costitutivo, integrata tanto da un precedente giudiziario specifico quanto da una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata. La definitività dell’illecito amministrativo può essere provata dall’attestazione di definitività apposta sul verbale, in difetto di oblazione o di ricorso giurisdizionale o amministrativo.

Il Fatto

Il Tribunale di Salerno, con sentenza in data 6.2.2025, assolveva l’imputato ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. dal reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992, ritenendo non provata la definitività del precedente illecito amministrativo contestato nel biennio antecedente al fatto per cui si procedeva.

Avverso tale pronuncia ricorreva il Procuratore Generale presso la Corte d’appello, deducendo la contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova e il difetto di motivazione sull’attivazione dei poteri officiosi ex art. 507 cod. proc. pen. Il ricorso è per saltum, non essendo stata proposta impugnazione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il ricorso, i cui motivi vanno scrutati congiuntamente, è fondato. La Corte ne afferma preliminarmente l’ammissibilità, qualificando entrambe le censure come violazione di legge: sia l’ipotesi di motivazione apparente sia quella di travisamento che investa circostanze decisive totalmente ignorate.

Dopo la novella dell’art. 606 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46 del 2006, il travisamento della prova e la mancata valutazione di una prova esistente agli atti configurano violazione di legge processuale, non vizio di motivazione. La rilevanza del vizio dipende dall’efficacia dimostrativa spiegata sul convincimento: la decisione non sarebbe stata la stessa in presenza di altri elementi non ritenuti sufficienti (Sez. 6 n. 33519 del 04/05/2006, Rv. 234399).

Nel merito, il reato di guida senza patente aggravato dalla recidiva nel biennio non è stato depenalizzato dall’art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016 e si configura come fattispecie autonoma, di cui la recidiva integra elemento costitutivo (Sez. 4 n. 42285 del 10/05/2017, Rv. 270882). Il comma 2 dell’art. 1 esclude espressamente l’abrogazione per le ipotesi aggravate punibili con pena detentiva, anche alternativa o congiunta, rispetto alla fattispecie base punita con sola pena pecuniaria.

L’art. 5 del d.lgs. n. 8 del 2016, quanto alla guida senza patente penalmente rilevante nell’ipotesi di recidiva nel biennio, è stato interpretato nel senso che la recidiva è integrata tanto dal precedente giudiziario specifico quanto da una precedente violazione amministrativa, purché definitivamente accertata (Sez. 4 n. 27398 del 06/04/2018, Rv. 273405; Sez. 4 n. 48779 del 21/09/2016, Rv. 268247).

Il tema specifico è dunque quello della prova della definitività dell’accertamento amministrativo. Dagli allegati al ricorso non risulta alcuna oblazione né alcun ricorso giurisdizionale o amministrativo; il verbale presente nel fascicolo del dibattimento è corredato da attestazione di definitività. Ne deriva il travisamento per omissione di una prova decisiva, non avendo il ricorrente allegato di avere proposto ricorso o richiesto oblazione.

La sentenza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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