Revoca sospensione condizionale per causa ostativa ignota al primo giudice (Cass. pen. Sez. 1 n. 3219 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione condizionale della pena, concessa in presenza di una causa ostativa ex art. 164, comma quarto, cod. pen., è revocata di diritto ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., qualora la violazione emerga solo in sede esecutiva. Il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., può legittimamente disporre la revoca anche quando la causa ostativa, ignota al giudice di primo grado, fosse nota al giudice d’appello non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso ogni potere di intervento d’ufficio in ossequio al principio devolutivo. Solo la devoluzione della questione in sede di gravame impedisce l’intervento del giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con sentenza del Tribunale di Genova, divenuta irrevocabile nel gennaio 2025. Il giudice dell’esecuzione aveva rilevato la sopravvenienza, tra la pronuncia di primo grado e il passaggio in giudicato, di numerose condanne definitive a pena detentiva che avrebbero impedito la concessione del beneficio.
Avverso l’ordinanza di revoca, il difensore aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza motivazionale e contestando la legittimità della revoca in executivis. Secondo il ricorrente, due delle quattro condanne richiamate dal pubblico ministero erano antecedenti alla sentenza di primo grado e, ove cumulate, avrebbero comunque consentito la sospensione; le altre due, successive, non avrebbero potuto ostacolare la concessione già disposta. Si eccepiva, inoltre, l’illegittimità della revoca disposta dal giudice dell’esecuzione per una causa ostativa che sarebbe stata nota al giudice d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, richiamando il disposto dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale concessa in violazione del divieto di cui all’art. 164, quarto comma, cod. pen., e l’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., che attribuisce al giudice dell’esecuzione il relativo potere. La ratio della norma è stata individuata nell’esigenza di contrastare il fenomeno delle ripetute concessioni illegittime del beneficio, causato dal tardivo aggiornamento del casellario giudiziale, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 37345 del 23/04/2015.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva riportato due condanne divenute irrevocabili prima della sentenza del Tribunale di Genova. Tali precedenti erano di per sé ostativi alla concessione del beneficio, in quanto, ai sensi dell’art. 164, comma secondo, n. 1, cod. pen., la sospensione condizionale non può essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto. Il rigore del divieto è temperato, come precisato dalla Corte costituzionale n. 95 del 1976, solo dall’operatività del cumulo previsto dal comma quarto, non applicabile alle ipotesi di doppio precedente.||DSML||p>
Quanto alla doglianza relativa alla conoscenza della causa ostativa da parte del giudice d’appello, la Corte ha superato i precedenti più risalenti, aderendo al principio espresso dalle Sezioni Unite n. 36460 del 30/05/2024. Secondo tale orientamento, è legittima la revoca in sede esecutiva quando la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado, pur se nota a quello d’appello non investito dell’impugnazione sul punto, essendo precluso a quest’ultimo il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo. Solo la devoluzione della questione in sede di gravame preclude l’intervento del giudice dell’esecuzione.
La sopravvenienza di ulteriori due condanne irrevocabili, intervenute prima del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ha ulteriormente giustificato la revoca disposta dal giudice dell’esecuzione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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