La tardiva sanatoria della procura non impedisce l’ottemperanza (TAR Liguria n. 475 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. la procura alle liti che non indichi l’autorità giurisdizionale, l’oggetto del ricorso e la data di rilascio è priva del requisito di specialità e va sanata, ai sensi dell’art. 182 c.p.c. richiamato dall’art. 39, comma 1, c.p.a., nel termine perentorio assegnato dal giudice. Il tardivo deposito del mandato integrativo non determina l’inammissibilità del ricorso quando la prestazione sia comunque eseguita prima della decisione. In tal caso il ricorso è accolto e si giustifica la compensazione delle spese a fronte dell’onere processuale imposto all’Amministrazione. L’inottemperanza accertata legittima l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. al pagamento degli interessi legali sull’importo del giudicato.
Il Fatto
Due docenti agiscono con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova – Sezione Lavoro n. 947/2023 del 28.11.2023. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico: cinque annualità per il primo ricorrente, tre per il secondo, con rivalutazione e interessi.
I ricorrenti chiedono l’ordine di ottemperanza, la condanna alla penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile. Con ordinanza n. 136 del 10.02.2025 il Collegio segnala ex art. 73, comma 3, c.p.a. il difetto di specialità delle procure e assegna il termine perentorio di venti giorni per la produzione di validi mandati. I nuovi mandati sono depositati solo il 09.03.2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la questione processuale oggetto della segnalazione. Le procure prodotte non recavano l’indicazione dell’autorità giurisdizionale, dell’oggetto del ricorso e della data di rilascio, difettando dei requisiti richiesti dal codice. Il richiamo operato dall’art. 39, comma 1, c.p.a. consente l’applicazione dell’art. 182 c.p.c. in materia di sanatoria dei vizi della procura.
Il termine di venti giorni era stato espressamente qualificato come perentorio, con avvertimento dell’inammissibilità in caso di inutile decorso. I mandati validi sono stati depositati il 09.03.2025, quindi oltre la scadenza. Il Tribunale non dichiara tuttavia l’inammissibilità del ricorso, perché la prestazione è stata comunque eseguita e il vizio risulta superato prima della decisione.
Passando al merito, è documentata l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare. È parimenti provato il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. L’Amministrazione non contesta gli inadempimenti e non risulta che abbia dato esecuzione, neppure parziale, alla pronuncia del giudice ordinario.
Il ricorso va pertanto accolto. Il Ministero è condannato a rilasciare la carta elettronica del docente e ad accreditare l’importo spettante a ciascun avente diritto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la formazione del personale scolastico, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Direzione, che provvederà entro i trenta giorni successivi.
È accolta anche la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali sull’importo complessivo del giudicato, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’esecuzione o, in difetto, all’insediamento del commissario. A fronte del tardivo deposito dei mandati, il Collegio dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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