Noleggio nautico: protocollo tecnico indeterminato e disparità di trattamento nella selezione (TAR Liguria n. 469 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la clausola della lex specialis di una procedura selettiva per l’assegnazione di autorizzazioni all’esercizio del noleggio e della locazione di unità da diporto che subordini la partecipazione e il rinnovo del titolo alla sottoscrizione di un protocollo tecnico di intesa con l’amministrazione, quando gli impegni assunti siano definiti solo in via progressiva e sulla base di opzioni indicate a titolo meramente esemplificativo. In tal caso l’oggetto dell’obbligazione non è determinato né determinabile ai sensi dell’art. 1346 cod. civ. e la clausola viola i principi di buon andamento e imparzialità dell’art. 97 Cost. Le progressive limitazioni delle modalità di navigazione devono tradursi in requisiti di partecipazione certi, oggettivi e verificabili, ovvero in criteri di preferenza con punteggi predeterminati, così da garantire la parità delle condizioni di partenza. È parimenti illegittima, per disparità di trattamento, la previsione che consenta la navigazione in modalità endotermica nell’area di speciale tutela ai soli titolari di concessione di ormeggio presso le marine dell’area protetta, in assenza di idonea giustificazione istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente esercita l’attività di noleggio e locazione di imbarcazioni operando prevalentemente nell’area marina protetta del Parco nazionale delle Cinque Terre. Con una precedente pronuncia della Sezione era stato accolto il ricorso avverso l’esclusione dalla procedura selettiva per l’anno 2023 e, in conseguenza, gli era stata rilasciata un’autorizzazione provvisoria per il 2024.
Con ricorso notificato nel luglio 2024 impugna gli atti della nuova procedura indetta dall’Ente Parco, nelle parti in cui impongono la sottoscrizione di un protocollo tecnico di intesa per l’adeguamento delle motorizzazioni agli standard di ecosostenibilità e di mitigazione dell’inquinamento acustico nel triennio successivo. L’amministrazione eccepisce il difetto di interesse, avendo il ricorrente partecipato alla selezione e conseguito l’autorizzazione per il 2024, rinnovabile.
La Motivazione della Corte
L’eccezione preliminare è respinta. Il messaggio di p.e.c. con cui era stata trasmessa la domanda conteneva espressa riserva di impugnazione della legge di gara e precisava che il protocollo non era stato sottoscritto per adesione, ma solo per l’impossibilità tecnica di procedere diversamente. La partecipazione alla gara, in queste condizioni, non implica acquiescenza.
Nel merito il Collegio non contesta le scelte discrezionali con cui l’Ente ha limitato la navigazione endotermica e istituito l’area di speciale tutela: la questione riguarda il modo in cui quelle limitazioni sono state introdotte. In una selezione finalizzata all’assegnazione di un numero limitato di autorizzazioni, le progressive restrizioni avrebbero dovuto configurarsi come requisiti di partecipazione certi e verificabili, oppure come criteri di preferenza con punteggi predeterminati.
Il protocollo può svolgere la sua funzione solo se gli adeguamenti richiesti sono determinati o determinabili in base alla stessa lex specialis. Nel caso concreto l’impresa si impegna a raggiungere la conversione ecologica entro il 2027 secondo un cronoprogramma articolato in tre fasi. Il meccanismo di convalida annuale prevede che siano definiti i requisiti della fase successiva e che il protocollo possa essere aggiornato in base agli esiti di un Centro studi permanente, mentre gli obiettivi intermedi sono indicati “a scopo indicativo ma non esaustivo”. L’operatore, al momento della partecipazione, non era dunque in grado di conoscere gli impegni assunti: difettano i requisiti di determinatezza dell’art. 1346 cod. civ.
È fondata anche la censura di disparità di trattamento. La previsione che consente la navigazione endotermica nell’area di speciale tutela ai soli titolari di concessione di ormeggio presso le marine dell’area protetta, fino al completamento delle infrastrutture di ricarica, introduce una deroga evidentemente selettiva. Le amministrazioni non hanno preso posizione sul punto né documentato l’espletamento di attività istruttorie sulla situazione degli altri porti del levante ligure, parimenti carenti secondo la prospettazione del ricorrente.
Il ricorso è accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, e gli atti impugnati sono annullati in parte qua, nelle parti in cui subordinano il rilascio delle autorizzazioni per il 2024 e il rinnovo per le due annualità successive alla sottoscrizione del protocollo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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