Strategie difensive non fondano le attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. II n. 32541 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le strategie difensive, in quanto tali insuscettibili di connotazioni di disvalore, non sono valorizzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. La rinuncia a un motivo di appello costituisce espressione di una scelta processuale della difesa e non può fondare il giudizio di meritevolezza del beneficio. La meritevolezza della mitigazione del trattamento sanzionatorio non può essere presunta, ma richiede una motivazione specifica che renda espliciti, in positivo, gli elementi ritenuti idonei a giustificarla.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concedeva all’imputato le circostanze attenuanti generiche e, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati in un separato procedimento, rideterminava la pena.

Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Bologna proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo contestava la violazione di legge, per avere la Corte territoriale valorizzato, quale elemento positivo, la rinuncia dell’appellante a un motivo di gravame. Con il secondo denunciava il vizio di motivazione, per essere il beneficio fondato su clausole di stile. La difesa dell’imputato depositava memoria, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il primo motivo. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, condiviso dalla Sezione, le strategie difensive non sono suscettibili di connotazioni di disvalore né di meritevolezza e pertanto non possono essere valorizzate ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Nel percorso argomentativo la Corte richiama Sez. II n. 22 del 24.11.2021, secondo cui non è valorizzabile, a tali fini, il consenso prestato all’acquisizione di dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., trattandosi di mera espressione di una strategia difensiva.

La Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo posto a fondamento della concessione del beneficio l’intervenuta rinuncia dell’appellante a un motivo di appello. Sussiste, dunque, la violazione di legge denunciata.

Anche il secondo motivo è fondato. La Corte di merito, nel riconoscere il beneficio, ha fatto riferimento “al fine di temperare la pena”, senza rendere espliciti gli elementi utilizzati per giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Il Collegio condivide il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di circostanze attenuanti generiche, la meritevolezza dell’adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi ritenuti idonei a giustificare la mitigazione.

Sul punto è richiamata Sez. I n. 46568 del 18.05.2017. Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di mancanza di motivazione.

Per le ragioni esposte la sentenza impugnata è annullata limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

Nota della Redazione

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