Liberazione anticipata e lavoro di pubblica utilità competono al magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 30077 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della liberazione anticipata, di cui all’art. 54 ord. pen., è applicabile anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità introdotta dalla riforma Cartabia, in forza del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. n. 689 del 1981 e degli artt. 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen. La competenza a provvedere sulla relativa istanza spetta al magistrato di sorveglianza e non al giudice dell’esecuzione. Il dato testuale dell’art. 69-bis, comma 4, ord. pen., come sostituito dal d.l. n. 92 del 2024 conv. in l. n. 112 del 2024, è inequivoco nell’attribuire al magistrato di sorveglianza l’adozione del provvedimento che concede o nega il beneficio. Le esigenze di concentrazione della competenza in capo al giudice dell’esecuzione non possono superare il dato letterale in via interpretativa.
Il Fatto
Un condannato, con pena detentiva convertita in lavoro di pubblica utilità, ha presentato istanza di concessione della liberazione anticipata sui semestri di pena già espiata. L’Ufficio di sorveglianza adito ha declinato la propria competenza, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale. Quest’ultimo, richiamate le pronunce di legittimità intervenute sulla materia, ha sollevato conflitto negativo di competenza dinanzi alla Corte di cassazione.
La situazione di stasi processuale derivava dal rifiuto, formalmente manifestato da entrambi i giudici, di conoscere del medesimo procedimento. Il Procuratore generale ha concluso per la competenza del Magistrato di sorveglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibile il conflitto, rilevando che la stasi processuale non era superabile senza l’intervento decisorio della Corte medesima, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
Nel merito, la questione riguardava il riconoscimento della liberazione anticipata nell’ipotesi in cui la pena detentiva sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità. La Corte ha richiamato le proprie recenti pronunce — Sez. I n. 30563 del 2025, Sez. I n. 18955 del 2025 e Sez. I n. 10302 del 2025 — con le quali ha affermato che il beneficio di cui all’art. 54 ord. pen. è applicabile alla pena sostitutiva introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. n. 689 del 1981 e degli artt. 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen.
Quanto alla competenza, la Corte ha ribadito che il dato normativo è inequivoco: l’art. 69-bis, comma 4, l. n. 354 del 1975, come sostituito dal d.l. n. 92 del 2024 conv. in l. n. 112 del 2024 — quindi in epoca successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 — prevede espressamente che il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, con reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
La Corte ha quindi preso atto delle considerazioni esposte nell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza, secondo cui sarebbe stata opportuna una concentrazione della competenza in capo al giudice dell’esecuzione, ma ha ribadito che tali esigenze sistematiche recedono innanzi al dato testuale, non superabile in via interpretativa.
In conformità con le pronunce richiamate, cui la Corte ha inteso dare continuità, è stata dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza, cui sono stati trasmessi gli atti.
Nota della Redazione
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