Pena pecuniaria sostitutiva ragguagliata ex art. 135 cod. pen (Cass. pen. Sez. 2 n. 12908 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il ragguaglio tra la pena detentiva e quella pecuniaria sostitutiva non è disciplinato dall’art. 135 cod. pen., ma dall’art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale si pone in rapporto di specialità rispetto alla previsione del codice penale, in forza della clausola di riserva ivi contenuta. L’erronea applicazione del criterio di conversione del codice penale inficia la determinazione dell’entità della pena pecuniaria sostitutiva e ogni conseguente valutazione. Il giudice non può, inoltre, escludere la sostituzione sulla base delle disagiate condizioni economiche dell’imputato, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce alle sole pene sostitutive accompagnate da prescrizioni.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato la ricorrente alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., per essere stata trovata in possesso di arnesi atti allo scasso all’interno di un veicolo di cui era l’unica utilizzatrice. Avverso tale sentenza, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, lamentando, da un lato, il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, dall’altro, la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, fondata esclusivamente sulle sue disagiate condizioni economiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, in quanto diretto a rivalutare elementi di fatto già compiutamente esaminati dalla Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno evidenziato che l’imputata era l’unica utilizzatrice del mezzo, all’interno del quale erano stati rinvenuti, in evidenza, un martello e un punteruolo, senza che la ricorrente ne avesse fornito alcuna giustificazione. Tale circostanza integrava la condotta illecita contestata, rendendo manifestamente infondate le censure difensive.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha invece rilevato un errore commesso dalla Corte di appello nel determinare il ragguaglio tra la pena detentiva di mesi sei di arresto e la pena pecuniaria, fissata in euro 45.000. Il giudice del merito ha, infatti, mostrato di richiamarsi al criterio previsto dall’art. 135 cod. pen., laddove la disposizione applicabile è l’art. 56-quater della legge n. 689/1981. Tale ultima norma, in forza della clausola di riserva contenuta nell’art. 135 cod. pen. (“salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge”), si pone in rapporto di specialità rispetto alla disciplina del codice penale.
L’erronea determinazione dell’entità della pena pecuniaria sostitutiva ha inficiato ogni altra valutazione della Corte territoriale, anche quella relativa alla presunta assenza di capienza economica dell’imputata, desunta unicamente dall’ammissione al gratuito patrocinio. Sul punto, la Corte richiama il principio secondo cui il giudice non può respingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria basandosi sulle disagiate condizioni economiche dell’imputato, poiché la prognosi di inadempimento ostativa concerne soltanto le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni. La nuova formulazione dell’art. 56-quater, introdotta dall’art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022, consente, peraltro, di calibrare la misura della pena pecuniaria alla complessiva situazione economica dell’imputato.
La Corte ha, pertanto, annullato la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
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Nota della Redazione
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