Mandato di arresto europeo e poteri del giudice di rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 33557 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di mandato di arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena applicata all’esito di un processo in cui l’interessato non è comparso personalmente, la Corte di appello può disporre la consegna, ai sensi dell’art. 18-ter, comma 2, legge n. 69 del 2005, quando risulti provato con certezza che l’interessato era a conoscenza del processo ovvero si è volontariamente sottratto a tale conoscenza. Il giudice di rinvio, investito dell’accertamento imposto dalla sentenza rescindente, può desumere la conoscenza del processo da elementi di fatto ulteriori e diversi dalle informazioni integrative richieste allo Stato di emissione, purché non ripeta il percorso logico già censurato.

Il Fatto

La Corte di appello, decidendo in sede di rinvio dopo che la Corte di cassazione aveva annullato una precedente pronunzia, ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca nei confronti della ricorrente, in relazione a una sentenza di condanna a nove mesi di reclusione per due reati di furto.

La sentenza rescindente aveva censurato la prima decisione perché il processo si era celebrato in absentia e il modulo trasmesso dallo Stato richiedente non chiariva le modalità della notificazione. Dopo la richiesta di informazioni integrative all’autorità straniera, la Corte territoriale ha dato atto del sopraggiungere di documentazione dalla Procura competente, da cui emergeva la notifica di più provvedimenti all’interessata presso la casa circondariale ove era detenuta, nonché la sua partecipazione al procedimento esecutivo concernente la sospensione condizionale. Da qui l’accoglimento della richiesta di consegna.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 18-ter, comma 2, legge n. 69 del 2005 e degli artt. 6 e 16 della medesima legge, sostenendo che la documentazione valorizzata dalla Corte territoriale non era stata trasmessa in risposta alla richiesta formulata dall’autorità italiana e che, in ogni caso, la motivazione era illogica circa l’effettiva detenzione e la regolarità delle notifiche.

La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. La Corte di appello può rifiutare la consegna se il mandato non indica alcuna delle condizioni previste dall’art. 6, comma 1-bis, e lo Stato di emissione non fornisce indicazioni neppure a seguito della richiesta inoltrata ai sensi dell’art. 16. Tuttavia, ai sensi dell’art. 18-ter, comma 2, la consegna può comunque essere disposta quando risulti provata con certezza la conoscenza del processo o la volontaria sottrazione ad essa.

Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto che la Corte territoriale abbia reso motivazione sufficiente e corretta, senza violare l’art. 627 cod. proc. pen. Il giudice di rinvio, infatti, conserva gli stessi poteri del giudice del provvedimento annullato e resta libero nelle proprie valutazioni, con il solo limite, posto dall’art. 627, comma 2, cod. proc. pen., di non ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente.

La Corte ha ricordato come il giudice del rinvio sia affidatario del compito esclusivo di ricostruire gli elementi fattuali decisivi risultanti dalle emergenze processuali, potendo valorizzare anche circostanze di fatto ulteriori, apprezzarne il significato e valutarne la portata. Sul punto richiama un consolidato orientamento, citando Sez. III n. 34794 del 19/05/2017, Sez. V n. 36080 del 27/03/2015 e Sez. IV n. 20044 del 17/03/2015.

Quanto alla conoscenza del processo, il Collegio ha osservato che il giudice del rinvio non ha eluso le indicazioni della sentenza rescindente: pur non avendo atteso le informazioni integrative richieste, ha valorizzato nuovi elementi di fatto desumibili dalla documentazione allegata alla richiesta di aggiornamenti della Procura straniera, dai quali si desume la conoscenza, da parte della condannata, di una fase del procedimento nella quale avrebbe potuto e dovuto formulare le sue eccezioni. Le censure della ricorrente, che contestano nel merito tali osservazioni e la produzione documentale allegata alla memoria, sono state giudicate non consentite in sede di legittimità, in quanto volte a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato e rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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